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Cassazione, il padre che scredita la ex moglie perde il diritto all’affidamento

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Cassazione, il padre che scredita la ex moglie perde il diritto all’affidamento
Corte di Cassazione – Sentenza 8 marzo 2013, n. 5847

La Corte di Cassazione ha emesso una interessante sentenza in materia di affidamento congiunto. In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno deciso, con la sentenza dell’8 marzo 2013 n. 5847, che il padre che scredita la figura materna agli occhi dei propri figli perde il diritto all’affidamento congiunto.

La vicenda che ha esaminato la Cassazione riguardava un caso in cui i figli avevano assunto nei confronti della madre un comportamento negativo che, secondo gli psichiatri era la conseguenza della condotta del padre intento a denigrare la figura della madre agli occhi dei figli.

Durante le due fasi di merito i figli sono stati dapprima affidati al padre disponendo per la madre degli incontri settimanali e ma poi, la Corte d’Appello, considerando che il comportamento tenuto dal padre era potenzialmente idoneo a creare gravi disturbi psichici in capo ai minori, disponeva l’affido esclusivo alla donna, sospendendo il diritto di visita del padre.

L’uomo era costretto a portare la vicenda dentro le mura del Palazzaccio ma anche in questa sede le cose non sono cambiate e i giudici di legittimità giustificavano la decisione presa dai giudici della Corte d’Appello.

In sostanza, anche gli ermellini, seppur auspicando una ripresa dei rapporti familiari, hanno valutato la situazione concreta cercando di fare il bene dei figli e, pertanto, allontanare quella condotta attuata dal padre che poteva creare loro disagi e danni psichici.

 

 

Di seguito viene riportata parte della sentenza oggetto del nostro esame:

Svolgimento del processo

In un giudizio di separazione personale dei coniugi …………, la Corte di appello di Catania, con sentenza 11 giugno 2010, in parziale accoglimento dell’appello proposto da ….. e riformando la impugnata sentenza 20 giugno 2008 del Tribunale di Catania, ha affidato i due figli minori alla madre, con divieto provvisorio di contatti con il padre, le ha assegnato l’abitazione e ha posto a carico del …. l’obbligo di versarle un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento dei figli; ha confermato la prima decisione che aveva dichiarato abbandonata la domanda di addebito della separazione e condannato l’appellato alle spese del giudizio. Dalla ricostruzione fatta dalla corte di appello, per quanto ancora interessa, risulta che il tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli collocandoli presso il padre e disciplinato la frequentazione con la madre e, con successivo decreto 12 settembre 2008, ne aveva limitato gli incontri con i figli; aveva assegnato al marito la casa coniugale e posto a carico della moglie …. l’obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli. I giudici di appello, anche sulla base di una relazione del servizio di psichiatria della Asl di ….., hanno ritenuto che il comportamento negativo dei figli verso la madre fosse stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro confronti, in tal modo danneggiandone l’equilibrio psichico; hanno quindi ritenuto che l’affidamento condiviso fosse pregiudizievole per i minori, che hanno affidato pertanto alla madre in via esclusiva.

Avverso la suddetta sentenza …. propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

…. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Nel primo motivo è dedotta la nullità dell’atto di appello di …. del 15 ottobre 2008 in quanto la procura alle liti non era ad esso incorporata ma solo spillata mediante punti metallici. Il motivo è infondato, alla luce dell’art. 83, comma 3, c.p.c. nel quale l’art. 1 della legge n. 141 del 1997 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”. La collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede.

Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 (sulla scorta degli artt. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003), per la mancata audizione dei minori … e … (rispettivamente di quindici e nove anni nel 2010).

Il motivo infondato oltre che generico. Il ricorrente non ha precisato a quale fase del giudizio sia riferita la denunciata violazione, né tiene conto che l’audizione dei figli minori (che abbiano compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capaci di discernimento) costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che la nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c. e, dunque, è deducibile con l’appello (v. Cass. n. 1251/2012). Il motivo inoltre è sfornito di elementi idonei ad intaccare la decisione sull’affidamento motivata in ragione dell’esistenza di una sindrome da alienazione parentale (PAS) causata da pressioni paterne che avrebbero inficiato i risultati dell’audizione.

Nel terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione per essere la decisione sull’affidamento stata assunta sulla base di una relazione svolta ad altri fini dal Servizio di psichiatria della Asl, cioè nell’ambito di un percorso di mediazione familiare attivato dal tribunale per i minorenni, ed irritualmente acquisita d’ufficio dalla Corte di appello senza tenere conto di altri elementi istruttori in atti.

Il motivo è infondato. La Corte di Appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall’art. 155 sexies, comma 1, c.c., di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa, inoltre, ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del padre (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede. La corte di appello ha comunque auspicato la futura ripresa dei rapporti tra il padre e i figli, demandando al servizio di psichiatria dell’Asl competente di Siracusa di predisporre un idoneo progetto in tal senso.

Nel quarto motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione per non avere valutato le attitudini genitoriali della madre, che rivelerebbero il suo intento di allontanare i figli del padre.

Il motivo è infondato. La corte di merito ha motivato ampiamente e senza incorrere in vizi logici, nemmeno specificamente denunciati, in ordine alle piene attitudini genitoriali di …., affermando tra l’altro che, contrariamente a quanto denunciato dal …, “ non è emerso alcun disturbo psichico, né è mai stata dimostrata l’esistenza di una condotta della …. pregiudizievole per i figli ”.

Nel quinto motivo è dedotta violazione di legge per avere la corte di merito deciso sull’affidamento dei figli e sul divieto per il padre di avere contatti con essi, in pendenza del procedimento attivato davanti al tribunale per i minorenni della stessa M.R. ex art. 330 c.c. per la decadenza del padre dalla potestà genitoriale.

Il motivo è infondato. La denunciata violazione non sussiste, stante la reciproca autonomia delle attribuzioni del tribunale per i minorenni, competente ad assumere i provvedimenti incidenti sulla spettanza della potestà genitoriale (artt. 330 c.c. e 38 disp. Att. c.c.), e del tribunale ordinario quale giudice della separazione competente sulle modalità di esercizio della potestà medesima (v. Cass. n. 6841/2011), anche quando l’affidamento dei figli sia richiesto in ragione dell’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori (v. Cass. n. 20352/2011).

Nel sesto motivo sono dedotti i vizi di violazione di legge e insufficiente motivazione circa la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del B. e in favore dei figli, in assenza di dati obiettivi sulle capacità reddituali dell’obbligato.

Il motivo è inammissibile, con esso denunciandosi la violazione di non precisate leggi e mirandosi ad una rivalutazione, non consentita in questa sede, dei fatti posti a sostegno della quantificazione dell’assegno, che la corte di appello ha effettuato in misura corrispondente a quella già effettuata in sede presidenziale (quando i figli erano collocati presso la madre), con adeguamento al mutato costo della vita e alle accresciute esigenze dei figli.

Il settimo motivo riguarda la condanna, ritenuta iniqua, alle spese processuali del giudizio di appello.

Il motivo è infondato, alla luce del principio che solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (v. Cass. n. 2730/2012).

In conclusione il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della complessità delle questioni trattate, dimostrata anche dall’esito oscillante delle varie fasi del giudizio di merito.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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1 Comment on Cassazione, il padre che scredita la ex moglie perde il diritto all’affidamento

  1. Peccato che non è stata importata la conversazione che questa sentenza ha generato nelle pagine facebook. Comunque dai commenti letto mi pare di capire che ancora oggi che la seprazione e il divorzio sono diventati la normalità, si vivono situazioni drammatiche…

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