Cassazione: illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal dirigente comunale
Con la sentenza n. 11448 del 23 Marzo 2012, la I sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha tracciato i limiti della delegabilità dei provvedimenti amministrativi da parte del Sindaco, stabilendo l’illegittimità, per incompetenza funzionale, dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal dirigente comunale, prescindendo dall’esistenza o meno di una delega, generale o speciale, in quanto, in base alla vigente normativa, l’emanazione di tali provvedimenti che spettano al Sindaco, non possono essere delegati, ne’ ad organi politici ne’ possono rientrare tra le competenze della dirigenza del Comune o tra le materie che il Sindaco può alla medesima delegare.
Il caso giunto ai Giudici di Piazza Cavour vedeva imputati due soggetti “colpevoli” di non aver osservato l’ordinanza emessa dal responsabile del servizio urbanistico comunale che, per ragioni di sicurezza pubblica, gli imponeva di effettuare su un immobile dei lavori di ripristino o di consolidamento, ritenuti necessari al fine di evitare crolli di materiale sulla pubblica via.
Nella fase di merito, i due venivano condannati alla pena dell’ammenda per la violazione dell’art. 650 c.p. che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
In sede di legittimità, tra i vari motivi di ricorso proposti, vi era l’incompetenza funzionale del dirigente amministrativo all’emissione della suddetta Ordinanza che, per la difesa, doveva essere emessa dal Sindaco, non potendo quest’ultimo delegarla ad un funzionario comunale.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso ritenendo affetto da incompetenza funzionale il provvedimento impugnato, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dei due imputati per insussistenza del fatto loro addebitato.
La Corte già in passato si era espressa su questioni simili, e con le sentenze n. 7954/96 e n. 555/10, aveva stabilito alcuni passaggi “obbligati” per il giudice di merito che sono stati richiamati nella sentenza odierna.
Questo è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato”.