Perse il controllo dell’auto a causa di una macchia d’olio lasciata sull’asfalto da un altro automobilista ma il codice civile, nello specifico le norme relative al caso fortuito, hanno contribuito a negare alla donna che ha subito l’incidente il risarcimento per i danni riportati al proprio veicolo oltre che condannare la stessa al pagamento delle spese processuali. La donna ha denunciato il fatto che l’ha portata a scontrarsi contro il guard-rail ma non c’è stato niente da fare, la fattispecie oggetto di causa rientra dentro la sfera d’azione del caso fortuito ovvero un evento imprevedibile ed inevitabile e, in questo caso comunque non imputabile a nessuno, pertanto, non vi è alcuna responsabilità da parte della società custode del tratto di strada.
In Cassazione la terza sezione civile della Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla donna con la sentenza n. 10643/2012 rimarcando il fatto che “il caso della macchia d’olio sull’asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l’occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.
Incidente stradale : il caso fortuito esclude il risarcimento
