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Cassazione, insidia stradale responsabili in solido P.A. e ditta appaltatrice

Corte di Cassazione

Cassazione, per l’insidia stradale responsabili in solido P.A. e ditta appaltatrice
Corte di Cassazione civile Terza Sezione – Sentenza 19 febbraio 2013 n. 4039

La cassazione ha affrontato il tema del risarcimento solidale tra più convenuti per il danno causato dall’insidia stradale.

Il caso esaminato dai giudici riguardava la richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori di un ragazzo, deceduto dopo un incidente in moto causato da una insidia stradale nei confronti del Comune, committente e della Ditta appaltatrice dei lavori che non avrebbe apportato tutte le misure idonee ad impedire l’accesso dei veicoli nella strada in cui si è verificato il sinistro o meglio, la ditta veva inizialmente lasciato dei blocchi di cemento per impedirne il transito ma questi, in parte, erano stati successivamente rimossi senza che il Comune predisponesse alcuna segnaletica di pericolo.

La Corte di Cassazione, condividendo quanto era stato deciso dai giudici di merito, ha escluso che la vicenda in esame potesse essere ricondotta alla responsabilità ex art. 2043 del codice civile poichè non ha ritenuto sufficiente la colpa generica della Pubblica Amministrazione in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è necessario che si concretizzi di fatto una situazione di pericolo ovvero una insidia o trabocchetto non visibile nè prevedibile per chi sta percorrendo la strada carente dell’adeguata manutenzione.

Su tale questione gli ermellini hanno osservato che “invero, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto ed affermato la responsabilità per custodia (ai sensi dell’art. 2051 c.c.) del Comune, accanto a quella dell’impresa, atteso che le misure apprestate dall’impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti, incombendo sulla medesima l’obbligo di curare che lo sbarramento fosse completo ed impedisse, realmente, l’ingresso a mezzi e persone e spettando al Comune il compito di controllo sull’effettivo adempimento di tale obbligo“.

Secondo i giudici di legittimità l’articolo applicabile (ai fini della responsabilità) per queste situazioni è il 2051 c.c. ovvero il danno cagionato da cosa in custodia.

Tale articolo perchè vi è una forte relazione tra il custode e la “cosa” da esso custodita al punto di integrave una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva esclusa soltanto dal caso fortuito e quindi da quelle situazioni esterne del tutto inevitabili ed imprevedibili.

Il fatto poi di aver affidato la manutenzione delle strade a diverse imprese non esclude comunque la sorveglianza ed il controllo da parte del Comune proprietario della strada che di fatto continua a risponderne come custode, ove non vi sia stato il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla cosa custodita ma comunque ne risponde anche per non aver esercitato sull’opera l’opportuna vigilanza e i necessari controlli.

Secondo Piazza Cavour, i giudici d’appello hanno giustamente riconosciuto un apporto concorsuale nella causazione dell’evento dannoso anche in relazione al comportamento del danneggiato poichè “doveva, pertanto, ritenersi imprudente il comportamento della vittima la quale, certamente non esperta per la giovane età, in situazione di completa oscurità si era avventurata su un tratto di strada che, per la presenza dei massi suddetti, poteva ragionevolmente ritenersi non ancora aperta al traffico, a velocità sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi”.

In ogni caso, la Corte precisa che l’apporto del danneggiato non è stato tale da far venir meno la corresponsabilità ex art. 2051 c.c. dell’impresa e del Comune, in quanto non è stato idoneo ad interrompere tout court il nesso causale tra il comportamento omissivo colposo dell’ente pubblico e l’evento dannoso.

Infine, la Corte esclude che nel caso trattato sia applicabile l’art. 2050 c.c. poichè “vanno ricondotti al campo applicativo dell’art. 2050 c.c. i danni cagionati da chi utilizza la cosa e all’alveo dell’art. 2051 c.c. i danni cagionati dalla cosa in quanto tale (per effetto cioè delle potenzialità pericolose intrinseche o degli agenti dannosi insiti in essa); ai fini dell’applicabilità dell’art. 2050 c.c., l’utilizzo improprio della cosa avviene ad opera dell’autore dell’illecito, mentre ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. la res viene utilizzata dalla vittima dell’illecito”.

 

 

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

 

Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

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