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Cassazione: Iva non dovuta per la spazzatura. Come procedere al recupero.

La Cassazione, con la sentenza n.3756 del 9/03/2012, in contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010, ha stabilito che la tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Trattandosi infatti di un’entrata tributaria non può costituire il corrispettivo di un servizio reso.
Questa interpretazione fornita dalla Suprema Corte ha vanificato il tentativo delle Finanze di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti rilevando la continuità esistente tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006), quest’ultima, appunto, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa di cui all’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010.
Pertanto, i cittadini che hanno pagato a partire dalle ore 10 di oggi e fino alle ore 10 del 30 marzo “potranno richiedere il modulo IRT per il rimborso dell’IVA pagata sulla Tariffa rifiuti”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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