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La liquidazione dell’onorario dell’avvocato e la prova (poco) privilegiata

Con la recente sentenza n. 7764/2012 depositata il 17 maggio 2012, la Cassazione Civile, ribadendo gli orientamenti giurisprudenziali costanti in materia di liquidazione di diritti e onorari dell’avvocato, ha precisato che “come la parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine abbia valore di prova privilegiata, per il combinato disposto dagli artt. 633 1°co. n. 2 e 636 1°co. n. 1 c.p.c., valore di prova privilegiata, vincolante per il Giudice esclusivamente ai fini dell’ingiunzione” tale valore viene meno per la semplice opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal convenuto e la parcella (vidimata dal C.O.) viene parificata alla semplice dichiarazione unilaterale del professionista rimettendo tutto ciò che si riferisce alla valutazione, al libero apprezzamento del giudice.

La Corte continua dicendo che la valenza probatoria della parcella corredata dal parere dell’Ordine viene meno in sede di opposizione anche con una “contestazione generica ma idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l’onere probatorio in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa”.

Pertanto, anche se manca una specifica contestazione, il professionista dovrà sempre provare la propria pretesa nonostante il parere espresso da parte del Consiglio dell’ordine.

Infine, la Corte, ricorda che il valore della causa va calcolato con riferimento “alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che quella domandata.

In caso di rigetto della domanda, il valore della controversia è determinato dalla somma richiesta, salvo il potere di compensazione, ipotesi riferita alla liquidazione a favore del convenuto vittorioso”.

In sostanza, la Corte con questa sentenza riduce molto l’importanza ed il valore probatorio della vidimazione da parte del Consiglio dell’Ordine della parcella dell’avvocato che, per essere pagato per la prestazione svolta, dovrà affrontare i lunghi tempi dei processi italiani e che alla fine potrebbe ritrovarsi con un compenso molto inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto.

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