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Cassazione, il bene in comune può trasferirsi anche senza il consenso del coniuge

casaaCassazione, la proprietà del bene in comune può trasferirsi anche senza il consenso del coniuge
Corte di Cassazione Sentenza n. 2202/2013

In materia immobiliare la Corte di Cassazione spiega che per la richiesta di adempimento del preliminare di compravendita come per agire per l’esecuzione in forma specifica non c’è bisogno della firma di entrambi i coniugi se questi si trovano in regime di comunione legale dei beni.

La sentenza n. 2202/2013 ha spiegato che “la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell’art.184 del codice civile (nel rispetto del principio generale di buona fede e dell’affidamento)“.

Il caso trattato dai giudici del Palazzaccio riguardava un immobile acquistato da una società di costruzioni che aveva già versato una caparra e che, per formalizzare tutto, aveva invitato, inutilmente, venditori a comparire innanzi al notaio per dare loro ciò che mancava per saldare completamente il prezzo pattuito.

A questo punto la Società ha iniziato un’azione legale nei confronti dei venditori affinchè venisse emessa una sentenza capace di produrre quanto era stato posto in essere nel contratto poi non concluso.

E’ emerso che l’immobile acquistato dalla società era di proprietà sia del convenuto sia della moglie di quest’ultimo e che la donna non aveva mai firmato nulla.

Si costituiva pertanto la moglie sostenendo di aver appreso del preliminare di vendita soltanto dopo aver ricevuto la notifica della citazione quindi sostenendo di non aver firmato nulla si opponeva alle richieste formulate dalla Società.

Nella fase di merito il Tribunale ha dato ragione alla Società riconoscendo il trasferimento della proprietà all’acquirente ma respingendo la richiesta di risarcimento danni mentre la Corte d’appello, riformando la sentenza, respingeva la domanda della Società sulla base del fatto che l’esecuzione specifica del preliminare non poteva riguardare il coniuge che non aveva firmato il contratto ed è rimasto estraneo al rapporto.

Inevitabilmente il caso finiva per essere sottoposto alla valutazione dei giudici della Suprema Corte di Cassazione che emettendo la sentenza descritta in epigrafe stabiliva che “l’assenza del consenso del coniuge non impedisce il trasferimento del bene, ma lo rende solo annullabile“.

Secondo i giudici della Cassazione, i quali hanno richiamato una decisione delle Sezioni Unite “in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l’esecuzione specifica del contratto“.

Gli ermellini chiariscono che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto “è stata respinta dalla corte distrettuale senza che venisse effettuato alcun accertamento sulle eccezioni sollevate” circa “la nullità ovvero inefficacia del contratto preliminare per mancanza del consenso del coniuge”.

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