Sentenze Cassazione

Cassazione, l’attività didattica non esenta dal pagamento ICI

Cassazione, l’attività didattica non esenta dal pagamento ICI
Corte di Cassazione – ordinanza 13 febbraio 2013 n. 3591

La Cassazione ha stabilito che lo svolgimento di attività didattica nell’edificio di un istituto religioso non è sufficiente ad esentare dal pagamento dell’ICI per l’anno 2004, poichè si tratta di una attività commerciale.

L’istituto religioso dovrà dunque versare regolarmente l’ICI è questa le decisione dei Supremi Giudici che, con la sentenza n. 3591 dell’ 13 febbraio 2013, ha censurato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva azzerato l’“avviso di accertamento Ici” messo dal Comune sulla base del fatto che l’immobile in discussione “veniva utilizzato per lo svolgimento di attività didattica” e, pertanto, “esente” dall’applicazione dell’Ici.

La Cassazione ha ricordato che la normativa che estende “l’esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale” non si applica “retroattivamente”, trattandosi di “disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo”.

Per farla breve, la Corte ha chiarito che “lo svolgimento di attività didattica” nell’edificio dell’istituto religioso “non era sufficiente ad esentare dal pagamento dell’imposta per l’anno 2004, stante l’accertata circostanza che gli immobili erano adibiti ad attività scolastica avente natura indubitabile di attività commerciale” e, di conseguenza, l’avviso di accertamento Ici è pienamente legittimo.

 Pagamento ICI 2004

Leggi Sentenza

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Istituto (…) contro il Comune di (…) è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della Ctp di Caserta n. 43/17/2008 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento Ici 2004. La Ctr riteneva esente l’immobile dall’Ici ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. I) del d.lgs. 504/92, risultando dimostrato che l’immobile veniva utilizzato per lo svolgimento di attività didattica.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/1/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 212/2000 e dell’art. 7 comma 2 bis L. 248/2005 laddove la Ctr ha ritenuto infondata la pretesa impositiva senza considerare la natura commerciale dell’attività didattica esercitata.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 14530 del 16/06/2010; e Sez. 5, sentenza n. 24500 del 20/11/2009) secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248), che ha esteso l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e l’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 7 cit., estendendo l’esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo. Di talché lo svolgimento di attività didattica non era sufficiente ad esentare l’Ente dal pagamento dell’imposta per l’anno 2004, stante l’accertata circostanza che gli immobili erano adibiti ad attività scolastica avente natura indubitabile di attività commerciale.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall’Istituto avverso l’avviso di accertamento Ici 2004.
La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali e i reiterati mutamenti normativi giustificano la compensazione delle spese di merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall’Istituto (…) avverso l’avviso di accertamento Ici 2004, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!