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Cassazione Lavoro, infrazionabilità della domanda

Cassazione Civile - Sezione Lavoro Sentenza n. 4016/2016

Cassazione Lavoro, infrazionabilità della domanda
Cassazione Civile – Sezione Lavoro
Sentenza n. 4016/2016

cassazioneCon la sentenza che di seguito si riporta, la Corte di Cassazione, esaminato il caso di un lavoratore, ha fatto alcune precisazioni sull’infrazionabilità della domanda relativa a plurimi crediti che trovano titolo nella cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, il giudice adito aveva dichiarato l’improponibilità della domanda in quanto il ricorrente aveva promosso una controversia dopo la proposizione di un’altra causa in cui aveva chiesto la rideterminazione del T.F.R. per l’incidenza di calcolo di alcune voci retributive percepite in via continuativa, per cui aveva finito per frazionare il credito derivante da un unico rapporto di lavoro.

La Corte d’appello di Torino, accoglieva il gravame del lavoratore, condannando la società convenuta al pagamento della predetta somma.

La Corte territoriale ha spiegato di non poter condividere il ragionamento seguito dal primo giudice il quale aveva erroneamente applicato il principio del divieto di frazionamento del credito a richieste giudiziali che erano tra loro diverse quanto ai titoli fatti valere, ai regimi applicabili ed ai presupposti giuridici e di fatto sui quali si basavano.

Veniva presentato ricorso in Cassazione dalla società di trasporti lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2909 cod. civ. ed all’art. 111 della Costituzione facendo rilevare che la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che tanto la domanda precedente, volta alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto in virtù di alcune voci retributive percepite in via continuativa, quanto quella oggetto del presente giudizio, concernente la mancata erogazione delle quote del premio di risultato dei mesi di febbraio e giugno del 2006, scaturivano da un unico rapporto di lavoro cessato anteriormente all’attivazione di entrambe le controversie, per cui l’odierno intimato si era trovato sin dall’inizio nelle condizioni di esigere in via unitaria entrambe le pretese di credito. Lamenta, quindi, la ricorrente che l’impugnata decisione ha di fatto reso possibile al Pagliuca, il quale aveva abusato del processo, di frazionare giudizialmente il suo credito unitario, il tutto in spregio alla regola generale della correttezza e della buona fede.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il suddetto motivo spiegando che “è evidente che un inutile ed evitabile aggravio della posizione dell’odierna ricorrente è “in re ipsa”, essendo stata la società convenuta in due procedimenti e costretta, quindi, a valutare – anche dal punto di vista legale – la fondatezza di due pretese che, in realtà, facevano capo ad un unico rapporto di lavoro, ormai concluso“.

Gli ermellini, richiamando dei precedenti, osservano che  “i principi enucleati con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23726/2007 (cfr. anche Cass. n. 28719/2008 e Cass. n. 26961/2009) sono perfettamente applicabili alla fattispecie in quanto i crediti, frazionati con due distinti procedimenti, derivano dal medesimo rapporto di lavoro, come tale fonte unitaria di obblighi e di doveri per le parti“.
 
Si legge in sentenza “Questa Corte ha, infatti, parlato di indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un “unico rapporto obbligatorio”, circostanza che sussiste anche nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, come tale produttivo sia di crediti di natura contrattuale che di natura legale, collegabili unitariamente alla decisione originaria delle parti di stipulare un contratto di natura subordinata ex art. 2094 c.c.

Questo collegamento appare ancor più stretto nel caso in esame, posto che le due controversie sono state promosse a rapporto concluso, quando cioè il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto era ormai noto e consolidato.

Ebbene, il principio di diritto affermato dalla cassazione con giurisprudenza ormai consolidata vuole salvaguardare la regola che oggi trova conferma costituzionale nell’art. 111 Cost. di matrice sovranazionale del “giusto processo”, sancito anche dall’art. 6 C.E.D.U. e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale orientamento giurisprudenziale mira ad impedire che la parte debitrice sia sottoposta ad oneri ed a costi difensivi abnormi attraverso un’ indebita ed evitabile parcellizzazione dei crediti che derivano da un rapporto obbligatorio unitario. Peraltro la protezione dell’interesse del debitore ad un comportamento processuale secondo correttezza e buona fede del creditore incontra anche ragioni di interesse pubblico alla razionalizzazione del sistema giudiziario, impedendo il formarsi di un contenzioso frammentato e disperso, ma riconducibile al medesimo rapporto obbligatorio, con il pericolo del formarsi di contrasti tra giudicati.

Nè può sussistere alcun dubbio nella fattispecie sul fatto che sia i diritti azionati con il primo procedimento che i secondi derivassero dal medesimo rapporto giuridico ex art. 2094 c.c.. Pertanto, i principi affermati da questa Corte possono perfettamente
applicarsi alla fattispecie in esame. Nè sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost., atteso che al momento della promozione del secondo ricorso il ricorrente aveva già esercitato alcuni diritti creditori concernenti l’ammontare del TFR ed era perfettamente
in grado di richiedere anche il premio di produzione relativo ad alcuni mesi del Corte di Cassazione – copia non ufficiale rapporto lavorativo ormai cessato, senza costringere il datore di lavoro a vagliare un secondo procedimento con l’inevitabile ed ulteriore ricorso anche alla consulenza ed all’assistenza legale.

In definitiva, la predetta giurisprudenza è senz’altro applicabile alla fattispecie e soddisfa importanti esigenze sistematiche di evitare abusi processuali, tra i quali rientra con certezza il frazionamento, privo di ogni giustificazione, di una pretesa
creditoria derivante da un rapporto unitario (come quello di dipendenza ex art. 2094 c.c.), per giunta dopo la sua conclusione, salvaguardando così il principio costituzionale e sovranazionale del “giusto processo”.
 
Né va trascurato che alla radice dell’orientamento prima ricordato di questa Corte vi è una ricostruzione “costituzionalmente” orientata (ispirata anche a principi di diritto europeo in senso lato) del sistema processuale nel suo insieme, si da impedire effetti paradossali indebitamente vessatori e distruttivi, se diffusi, dell’efficienza del “sistema giustizia”.
Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata”.

Testo – Sentenza n. 4016/2016

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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