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Cassazione: le Coppie gay hanno diritto ad una vita familiare

Con una Sentenza che farà giurisprudenza la Cassazione ha stabilito il diritto per le coppie gay “alla vita familiare, a vivere liberamente la loro condizione di coppia e ad avere un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge ai coniugi”.

La Cassazione si è pronuncia in materia di metrimoni omosessuali e lo ha fatto trattando il caso di due uomini, entrambi cittadini italiani che si sono sposati in Olanda nel 2002 e che poi, rientrati in Italia, hanno chiesto, senza successo, la trascrizione dell’atto presso il Registro dello Stato Civile Italiano.

Non c’è stato niente da fare, l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina, con provvedimento dell’11 agosto 2004, ha rifiutato loro la trascrizione e, pertanto, per i due sposini, è iniziato il lungo iter giudiziario che ha trasportato il loro caso, dalla “Grande Ciociaria” alla Suprema Corte di Cassazione.

L’Ufficiale di Stato Civile ha negato loro la citata trascrizione “per non essere previsto nel nostro ordinamento il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, in quanto contrario all’ordine pubblico”.

Gli ermellini sul punto hanno affermato che “l’intrascrivibilità dell’atto di matrimonio, tra persone dello stesso sesso, non dipende dalla sua inesistenza, ma dall’inidoneità dello stesso a produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano”.

Nella sentenza 4184/12 si legge però un importante principio, per cui “I componenti della coppia omosessuale conviventi in stabile relazione di fatto, anche se secondo la legislazione italiana non possono far valere ne’ il diritto a contrarre matrimonio, ne’ il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla vita famigliare e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”.

Prosegue la Corte specificando che “ ..l’ordinamento giuridico italiano, perciò, ha conosciuto finora, e conosce attualmente un’unica fattispecie che integra il matrimonio come atto: il consenso che, nelle forme stabilite per la celebrazione del matrimoni, due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando che “ si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie.

La diversità di sesso dei nubendi è quindi richiesta dalla legge per la stessa identificabilità giuridica dell’atto di matrimonio….Ma, già da tempo ed attualmente, la realtà sociale e giuridica europea mostra sul piano sociale il diffuso fenomeno di persone dello stesso sesso stabilmente conviventi e, sul piano giuridico, il riconoscimento a tali persone, da parte di alcuni Paesi europei del diritto al matrimonio ovvero del più limitato diritto alla formalizzazione giuridica di tali stabili convivenze ed ad alcuni diritti a queste connesse…”.

Per la Suprema Corte “e’ stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversita’ di sesso dei nubendi e’ presupposto indispensabile, per cosi’ dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio”.

Il no alla trascrizione delle unioni omosessuali “non dipende piu’ dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidita’, semplicemente dalla loro inidoneita’ a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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