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Cassazione, legittima la cartella esattoriale notificata per posta anche se manca la firma di chi la riceve

Cassazione, legittima la cartella esattoriale notificata per posta anche se manca la firma di chi la riceve
Corte di Cassazione – Sentenza del 17 gennaio 2013, n. 1091

In questo periodo contribuenti e Cassazione non vanno d’accordo.
Equitalia questa volta è stata premiata da Piazza Cavour che ha iniziatoa bocciare sentenze emesse dai giudici tributari di merito che annullavano le cartelle esattoriali sulla base del fatto che queste venivano notificate tramite posta.

Secondo quanto hanno stabilito i giudici del Palazzaccio la cartella esattoriale di equitalia è legittima anche nel caso in cui sia stata notificata tramite posta raccomandata.

I giudici territoriali infatti disponevano la nullità della cartella esattoriale se mancava la notifica effettuata personalmente dall’ufficiale dell’ente di riscossion in base al disposto dall’art. 26 del DPR 602 del 1973 secondo cui, in tema di notifica della cartella esattoriale, questa deve essere eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario della riscossione nelle forma previste ex lege ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

Con la sentenza del 17 gennaio 2013, n. 1091 i giudici con la toga di ermellino affermano la legittimità della notifica diretta da parte del concessionario della riscossione che può notificare direttamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno la multa Equitalia, senza che vi siano ulteriori adempimenti da parte dell’agente delle Poste, a parte la sottoscrizione nel registro della corrispondenza e dell’avviso di ricevimento.

Sempre con la suddetta sentenza la Suprema Corte afferma poi che la mancata indicazione nell’avviso di ricevimento delle generalità della persona a cui è stata consegnata la cartella esattoriale o nel caso in cui risulta essere del tutto illeggibile la sottoscrizione del medesimo avviso non comportano nullità cartella esattoriale.

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