La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente stabilito, con la sentenza n. 11351 del 6 luglio 2012, la legittimità della tassa sui rifiuti applicata su garage e autorimesse.
Con questa decisione i giudici di Piazza Cavour rispondono ad alcuni giudici di merito che, sulla questione, avevano ritenuto i garages non soggetti a tale tipologia di tassazione non essendo applicabili in questo caso le regole contenute nella disciplina della tassa sui rifiuti.
Nella sentenza la Corte, osserva che tale disciplina non contrasta col principio comunitario per cui il pagamento deve essere corrisposto da parte di chi inquina, perché la base della superficie dell’immobile posseduto permette di quantificare l’imposta dovuta.
Pertanto, il giudice non può disapplicare la normativa nazionale che impone il pagamento della tassa sui rifiuti per garage o autorimesse giustificando tale decisione (sentenza n. 483/11) col fatto che il garage ad uso privato è destinato soltanto al ricovero di uno o più veicoli e, di conseguenza, non si producono rifiuti poiché la persona non si trattiene per tempi prolungati.
La sentenza in esame invece prevede che la tassa sui rifiuti debba essere pagata a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi o meno l’immobile.
Gli unici immobili che vanno esclusi dalla tassazione sono quelli non utilizzabili perché inagibili, inabitabili oppure diroccati e quindi realmente improduttivi di rifiuti per la natura delle loro superfici e, infine, riguardo a quest’ultima tipologia, sono considerati tali quei locali situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono.