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Cassazione : l’esigenza cautelare si ricava analizzando la condotta dell’imputato

Cassazione sentenza n. 23272/12
La Suprema Corte di Cassazione ha giudicato il caso di un funzionario di banca accusato di truffa aggravata a causa dei prestiti facili dallo stesso elargiti ai clienti.
 
Nello specifico, la Corte ha dovuto valutare concretamente il peso della condotta assunta dall’uomo nello svolgimento delle sue funzioni al fine di valutare effettivamente la sussistenza (o meglio la necessitá) delle esigenze cautelari in pratica, per giungere alla decisione del caso, ha dovuto effettuare l’analisi delle condizioni oggettive e soggettive, ricavabili appunto dalla modalità di azione.
Il funzionario di cui sopra, col suo comportamento, arrecava alla Banca un danno di circa 2 milioni di euro perché ha riconosciuto, in favore di una società, l’apertura di un credito per un importo sproporzionato al volume d’affari della società, fondando tale riconoscimento su una fideiussione falsa.
Per questi motivi l’uomo si é ritrovato dentro un processo penale con l’accusa di truffa aggravata.
Il riesame annullava la misura cautelare disposta in ordine al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), confermava la misura per la truffa aggravata e la ricettazione.
Pertanto l’imputato era costretto a rivolgersi ai Giudici del Palazzaccio ai quali spiegava le funzioni che aveva all’interno della Banca ma soprattutto chiariva ció che non doveva fare ovvero non rientrava tra i suoi compiti quello di verificare la documentazione, ma doveva limitarsi solo a fare la valutazione di opportunità economica dell’operazione.
Riguardo alla permanenza dell’esigenze cautelari giá la Corte aveva affrontato l’argomento e recentemente si era pronunciata sulla questione con la sentenza n. 34473/2012.
Per i giudici della Cassazione il ricorso é parzialmente fondato infatti gli stessi affermano che «la valutazione di pericolo di reiterazione operata in ragione della natura dei legami accertati risulta evocata genericamente», nonché «priva del doveroso superamento dell’argomentazione difensiva attinente all’avvenuto ridimensionamento dell’attività demandata dall’interessato nell’ambito della struttura bancaria»
Per questi motivi, la Corte, con la sentenza n. 23272/12, ha annullato il provvedimento limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale perché provveda ad un nuovo esame sul punto.

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