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Cassazione : licenziamento plurimo e collettivo

Con la sentenza n. 13884 del 2 agosto 2012, la Suprema Corte di Cassazione decide sul ricorso presentato da parte di un lavoratore che si riteneva danneggiato dal comportamento del proprio datore di lavoro.

Nella fase di merito il Tribunale riteneva legittimo il licenziamento intimato nei confronti del dipendente in virtù della distinzione operata fra ciò che si intende per “licenziamento collettivo” (presupponndo in tal caso la realizzazione di una riduzione o trasformazione di attività) e il “licenziamento plurimo” per giustificato motivo oggettivo (riferendosi in tal caso alla contingente soppressione di alcuni posti di lavoro che nel caso specifico riguardava l’eliminazione di un reparto o settore produttivo).

Affrontando la questione in oggetto la Corte ha precisato che “ove il datore di lavoro, che occupi più di quindici dipendenti, intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 24 è tenuto all’osservanza delle procedure previste dalla legge stessa, mentre resta irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, che il numero dei licenziamenti attuati, a conclusione delle procedure medesime, sia eventualmente inferiore, né è ammissibile, ove non siano osservate le procedure previste, una conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale plurimo”.

In sostanza, gli ermellini hanno ribaltato quanto era stato deciso nel precedente grado di giudizio affermano che, diversamente a quanto avveniva prima dell’entrata in vigore della L. 223 del 1991 “non è più la specifica ragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto di lavoro a caratterizzare la riduzione del personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo. (…) Sarebbe invece decisivo, ai fini della qualificazione del licenziamento collettivo, il dato numerico e temporale indicato dall’art. 24 di tale legge e non più quello ontologico o qualitativo”

Alla luce di tali osservazioni i Giudici di Piazza Cavour concludono ritenendo del tutto irrilevante che la società ricorrente abbia effettivamente licenziato solo tre lavoratori sui precedenti sette con una riduzione di attività e di lavoro.

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