Sentenze Cassazione

Cassazione : lo sciopero e il comportamento antisindacale del datore di lavoro

Una società di Cash and Carry aveva sostituito dei lavoratori in sciopero con altri di mansioni superiori ma questo comportamento, considerato anche come d’ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale, é stato dichiarato antisindacale dal tribunale di Venezia poiché ai sensi dell’art. 2103 c.c. “II lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte” rendendo nullo ogni patto contrario.

A seguito del ricorso proposto dalla società la questione é giunta fino alla Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 14157 del 6 agosto del 2012, ha precisato che lo statuto dei lavoratori per tutelare i lavoratori contro comportamenti datoriali diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, garantisce espressamente il diritto di sciopero dei lavoratori ma anche quello relativo allo svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Nel caso esaminato, la sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri lavoratori (non scioperanti) non costituisce un comportamento antisindacale ma così facendo il datore di lavoro fa ricadere su altri (lavoratori non scioperanti) le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, facendo venir meno la coalizione solidale, in quanto si fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.

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