La Cassazione, ha recentemente trattato il caso di una lavoratrice che, godendo di un congedo parentale “frazionato” (dal lunedì al giovedì – lavorando soltanto il venerdì o gli altri giorni pre-festivi), le erano stati ingiustamente conteggiati come lavorativi, dal datore di lavoro, i giorni del sabato e della domenica e quelle festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo, sottraendole così almeno due giorni per ogni settimana di congedo parentale.I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 6472 del 4/05/2012, hanno chiarito che “il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi (…) in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).”
Pertanto,il congedo parentale si interrompe ogniqualvolta che la lavoratrice rientra al lavoro per riprendere nel momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione.
Nel caso di specie, si devono escludere dal conteggio i giorni di sabato e domenica in quanto la lavoratrice rientrava dal lavoro il venerdì, interrompendo il congedo parentale che sarebbe ripreso a decorrere (escludendo il sabato e la domenica) il giorno di lunedì.
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