Sentenze Cassazione

Cassazione : niente gratuito patrocinio per colpa della “suocera”

Cassazione : niente gratuito patrocinio per colpa della “suocera”
Corte di Cassazione Sentenza n. 44121 depositata il 14/11/2012

Ironicamente possiamo dire che in ogni famiglia che si rispetti, stando fedeli alle tradizioni e ai proverbi, i rapporti con la suocera non possono essere sereni ma, per forza di cose, devono obbligatoriamente caratterizzarsi da una sana e costante ostilità.

Questa “regola” deve essere rispettata non solo nell’ambito delle famiglie tradizionali ma anche nelle realtà di fatto perchè tra la madre di uno dei conviventi alla fine è pur sempre una “suocera”.

Lo sa bene un 48enne di Fasano (Brindisi) che proprio a causa della madre della propria convivente è stato costretto a pagarsi l’avvocato a sue spese senza poter ottenere il gratuito patrocinio a spese dello Stato nonostante fosse privo di alcun reddito.

Ecco quindi che la Suprema Corte di Cassazione aiuta lo Stato a “risparmiare” tagliando le ammissioni dei «non abbienti» al gratuito patrocinio e inserendo nella loro dichiarazione dei redditi anche le entrate dei familiari “di fatto”, come per esempio quelli delli parenti conviventi della compagna “more uxorio”

Secondo i giudici della Corte la convivenza è ormai una “realtà sociale” che evidenzia  «caratteri ed esigenze analoghe a quelle della famiglia “strictu sensu”» e, pertanto, si verrebbe meno ai principi «di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale», se non si calcolasse nel reddito, di coloro che hanno un reddito basso o nullo, anche le entrate provenienti dai suoi familiari conviventi in senso allargato.

In questo modo la Cassazione, con la sentenza n. 44121/2012, ha escluso l’ammissione al gratuito patrocinio di un imputato pugliese, di fatto privo di reddito, perchè la “suocera” (ovvero la madre della convivente, non moglie) aveva delle entrate e queste dovevano cumularsi alle sue (della famiglia di fatto).

In sostanza, per gli ermellini il termine familiare deve utilizzarsi in senso ampio e, pertanto, come se fosse «riferibile non solo a coloro che sono legati, a chi richiede il gratuito patrocinio, da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono con lui e contribuiscono al “menage” familiare».

Anche il Tribunale di Brindisi aveva stabilito in tal senso e la Suprem Corte ha confermato la sentenza escludendo l’imputato dall’ammissione al gratuito patrocinio per colpa della “suocera di fatto” convivente e con reddito.

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