Sentenze Cassazione

Cassazione: No agli arresti domiciliari per i detenuti depressi.

Affrontando il problema del “rischio suicidio” all’interno dei Penitenziari la Cassazione ha ritenuto che la depressione di un detenuto non puo’ essere di per se’ considerata una condizione di salute “particolarmente grave” da impedire che possa essere curata in carcere. Per questi motivi non possono essere concessi gli arresti domiciliari a favore di quei detenuti che lamentano malattie psicologiche per le quali puo’ essere ipotizzato anche ”il rischio suicidario”, poiché anche negli istituti di reclusione possono essere praticate cure per le sindromi depressive.
Nel caso specifico, il riesame aveva accordato gli arresti domiciliari ad un indagato per associazione mafiosa ma, con la sentenza 10963/12, accogliendo il ricorso del P.M. contro la predetta misura, la Suprema Corte , disponeva un nuovo esame davanti al Tribunale di Palermo, affinchè verificasse se nel carcere di Torino, dove è rinchiuso il detenuto, sia possibile fornirgli il ”supporto specialistico” di tipo psichiatrico o psicologico di cui necessita.
Infine, gli Ermellini, evidenziano che “le condizioni di salute particolarmente gravi che, di norma precludono la custodia in carcere, non devono identificarsi con quelle patologie che ancorche’ marcate, sono, per cosi’ dire, connaturali alla privazione della liberta’ personale, quali la sindrome ansioso depressiva, bensi’ con quelle patologie che, a prescindere dalla posizione del paziente, assumono una propria autonomia e sono connotate oltre che dalla gravita’ dalla insuscettibilita’ di essere risolte o curate in costanza di detenzione, per non essere praticabili in normali interventi terapeutici in ambiente carcerario, intendendosi per tale anche quello costituito dai centri clinici dell’amministrazione penitenziaria“.

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