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Cassazione: non basta il mero sostegno politico per configurare il reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

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La Cassazione con la sentenza 15115/12, ha stabilito che il reato di partecipazione ad associazione mafiosa non può configurarsi per i casi di mero sostegno politico o appoggio elettorale.

Per la Corte, al fine della configurazione del reato è necessario che il suddetto rapporto sia tale da incidere concretamente sugli interessi dell’associazione ovvero in una illecita corrispettività di prestazioni.
Con la citata sentenza la Suprema Corte ha annullato l’Ordinanza del TDL di Reggio Calabria che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di un assessore della jonica.

Per i giudici di Piazza Cavour, “il rapporto tra l’associazione mafiosa ed un esponente politico può ritenersi significativo di una compenetrazione degli interessi del secondo con quelli dell’associazione, o assumere comunque rilevanza penale […] a condizione che esso non sia soltanto sostanziato dall’appoggio politico o dal sostegno elettorale dell’associazione a favore dell’esponente politico, ma incida concretamente sugli interessi dell’associazione, o comunque sul piano di una illecita corrispettività di prestazioni”.

La Corte ricorda che per giurisprudenza costante “la partecipazione ad associazione mafiosa configurabile anche nel caso di “patto di scambio politico-mafioso” in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale si impegna, a fronte dell’appoggio richiesto all’associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire l’interesse del gruppo“, pertanto, la “presenza” dell’associazione mafiosa nella competizione elettorale deve assumere connotazioni criminali specifiche, indicative di un rapporto particolare dell’associazione con questo o quel candidato.

Infine, gli ermellini specificano che per la integrazione del reato è tuttavia necessario che gli impegni assunti dal politico “presentino il carattere della serietà e della concretezza” e che “gli impegni abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”.

Per tutti questi motivi, la Cassazione ha deciso che nel provvedimento impugnato non sussistono elementi idonei a far ritenere esistente un’alleanza criminale tra la cosca locale e il politico.

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