Valida la notifica effettuata alla dimora di fatto del destinatario
Valida la notifica effettuata alla dimora di fatto del destinatario
Corte di Cassazione Civile – terza sezione – sentenza n. 11550 del 14 Maggio 2013
La Cassazione ha stabilito che “le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le attese risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale“.
Con la sentenza n. 11550 del 14 Maggio 2013, la terza sezione civile ha inoltre precisato che “le risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, come ad es. la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio, ovvero il comportamento della persona che accetta di ricevere l’atto per conto del destinatario“.
Pertanto, sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha dato valore al luogo dove di abitualmente dimora l’individuo destinatario dell’atto piuttosto che la residenza o il domicilio anagrafico che potrebbe essere differente e, in base ha ciò ha cassato la decisione presa del giudice territoriale.
La sentenza in oggetto riguardava la notifica di una sanzione amministrativa ma è chiaro che il principio si estente per tutti gli atti giudiziari riconoscendo piena validità se notificati ad un indirizzo differente rispetto a quello di residenza.