Sentenze Cassazione

Cassazione: Addio alla “fuitina”. Nullo il matrimonio se “riparatore”

Il matrimonio “riparatore” può essere annullato. Proprio così, la c.d. “fuitina” è stata oggetto di trattazione da parte dei Giudici di Piazza Cavour che, con la sentenza n.5175/12,  hanno affermato che la decisione del tribunale ecclesiastico che annulla il matrimonio può essere delibata dal giudice italiano con effetti immediati nel nostro ordinamento. In pratica, se la decisione di unirsi in matrimonio è stata determinata soltanto dalla necessità di “rimediare all’errore” di una gravidanza inattesa si può ottenere l’annullamento.
Il caso trattato dalla Corte riguardava una coppia napoletana che, per la gravidanza indesiderata, aveva prima deciso di sposarsi e poi, a meno di un anno dalle nozze, si era separata.
La donna presentava ricorso in Cassazione per impedire la deliberazione della sentenza ecclesiastica ma la Suprema Corte, rigettato il ricorso della neo sposa, ha reso definitiva la decisione della Sacra Rota.
I Supremi Giudici hanno condiviso la decisione del TER in quanto “la scelta matrimoniale era stata dettata dall’intento di riparare all’errore commesso (nel concepimento del figlio)”
La Corte, ha fatto anche notare che il comportamento avuto dalla coppia dimostrava come la scelta di convolare a nozze fosse appunto dettata solo dall’intento di riparare all’errore commesso piuttosto che a volere realmente vivere insieme per tutta la vita.

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