Cassazione penale, alterazione di stato
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 23 gennaio – 11 febbraio 2014, n. 6400
Presidente/Relatore De Roberto
Con la sentenza che si riporta la Cassazione si è pronunciata su di un caso avente ad oggetto l’alterazione dello stato civili in conseguenza ad una condotta che avrebbe configurato il reato di cui previsto all’articolo 567 comma 2 del codice penale.
Nel caso di specie però le censure del ricorrente “rientrano nel catalogo delle cause di inammissibilità descritte dall’ art. 606, comma 3, c.p.p., concernendo questioni di fatto già ampiamente scrutinate da entrambi i giudici di merito” e, per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali.
Articolo 567 Codice Penale
Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità
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