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Cassazione: per gli “ex” rifarsi una vita è un diritto.

La Cassazione ha stabilito che per gli “ex” rifarsi una vita è un diritto. Dopo il fallimento del primo matrimonio riprovare a rifarsi una famiglia è un diritto che non puo essere “degradato” a “livello di scelta individuale non necessaria”.

La Suprema Corte, in linea con altre sue precedenti decisioni, nella sentenza n. 4551, ha bocciato il reclamo di una “ex”, furiosa per essersi vista ridurre l’assegno di mantenimento della figlia, a causa della nascita di nuovi figli dalla nuova relazione matrimoniale del marito.

La Suprema Corte, constatato che l’ex marito, effettivamente, aveva una “situazione economica sostanzialmente peggiorata in quanto si era risposato e aveva avuto un figlio e il nuovo nucleo familiare era interamente a suo carico” si è pronunciata per la citata riduzione dell’assegno.

Per la donna, l’assegno non doveva ridursi in quanto “la formazione di una nuova famiglia e la nascita di un altro figlio, oltre a non legittimare di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, sono state il frutto di scelte volontarie dell’ex marito, subite passivamente ed inconsapevolmente dalla primogenita” e, pertanto, “costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole” che ha diritto a un “tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza”.

La Corte, ha sottolineato, “al contrario” di quanto crede la signora, e rigettando il ricorso, che “il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della ‘Convenzione europea per la salvaguardia dei diritto dell’ uomò e come tale è riconosciuto anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea senza che sia possibile considerare il divorzio come limite invalicabile oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale”.

I “sopravvenuti oneri familiari”, di chi è tenuto a versare un assegno di mantenimento, devono necessariamente essere presi in considerazione dal giudice per verificare se vi sia un “un effettivo depauperamento delle sostanze” a meno che non si tratti di una persona particolarmente benestante, la “cui complessiva situazione patrimoniale sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri”. Per tutte le persone dal reddito normale, invece, vale la pena invocare il diritto alla ‘second life’.

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