Cassazione: procedibilità ex officio se non si versa l’assegno divorzile alla ex moglie.
La Cassazione, con la sentenza n. 14232 del 13/04/2012, accogliendo il ricorso della Procura, ha stabilito la procedibilità ex officio nei casi in cui non si versi l’assegno divorzile alla ex moglie.
La questione analizzata dai Supremi Giudici vedeva contrapposte le tesi del Tribunale, che ravvisava la necessità della querela per il reato di cui sopra, con quella della Procura, che insisteva per la procedibilità ex officio.Il Tribunale, dichiarando l’estinzione del reato per mancanza del requisito di procedibilità costringeva la Procura ad impugnare la decisione (per violazione di legge in relazione alla procedibilità a querela del suddetto reato) affinché fosse esaminata dai Giudici di Piazza Cavour.
La Corte ha condiviso il ragionamento della Procura stabilendo che «il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall’articolo 12 sexies della L. 898/1070 all’articolo 570 del codice penale deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità».