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Cassazione, se il PM deposita in ritardo la lista testi il processo è da rifare

Sezioni Unite

Cassazione, se il PM deposita in ritardo la lista testi il processo è da rifare
Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 28371/2013

In base a quanto si desume dalla sentenza in oggetto, la sentenza penale di condanna deve essere annullata nel caso in cui la lista testi del Pubblico Ministero non è stata depositata nel termine previsto dei sette giorni liberi che precedono l’udienza.

La Cassazione ha trattato un caso in cui gli imputati erano stati condannati sia nel primo che nel secondo grado di giudizio nonostante lamentavano l’errata applicazione dell’articolo 468 C.P.P., in relazione all’utilizzabilità delle testimonianze raccolte dal P.M. che ha depositato fuori termini la lista testi.

Articolo 468 Codice di Procedura Penale
Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni[194 ss.], periti[220 ss.] o consulenti tecnici[230] nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento[173], la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti (5). Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
4bis. La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione [238 5], questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell’articolo 495.
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatoria norma dell’articolo 392 comma 2.

 

Sul caso esaminato dagli ermellini si osserva che il giudice non aveva neppure assunto le suddette prove testimoniali ex art. 507 C.P.P. che permette l’ammissione di nuove prove anche se tardive.

Articolo 507 Codice di Procedura Penale
Ammissione di nuove prove

1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove [190 2, 509].
1bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

Pertanto, secondo Piazza Cavour, nell’ipotesi di cui sopra ed escludendo tale situazione prevista ex 507 c.p.p. l’istruttoria dibattimentale va rifatta poichè non verrebbe rispettato il principio del contraddittorio che garantisce alle parti del giudizio di conoscere prima ciò che sarà sottoposto alla valutazione del giudicante, perchè in base a quanto disposto dall’articolo 191 comma 1 c.p.p., le prove acquisite violazione dei divieti previsti dalla legge sono inutilizzabili e, di conseguenza, la sentenza emessa sulla base degli inutilizzabili elementi appena descritti deve essere annullata.

Articolo 191 Codice di Procedura Penale
Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate [26, 62, 63, 103, 197, 203, 234 3, 240, 254 3, 267].
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento [195 3, 271, 606]

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