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Cassazione, scriminante del diritto di difesa

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Sentenze Cassazione 2013

Cassazione, scriminante del diritto di difesa art. 598 c.p.

Suprema Corte di Cassazione
Terza Sezione Civile – Sentenza del 21 Maggio 2013, n. 12402

La Cassazione ha affrontato il tema della scriminante di cui all’articolo 598 c.p. “per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria”, che permette alle parti la massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa. Gli ermellini hanno chiarito che l’esimente di cui sopra trova piena applicazione se le offese sono relative all’oggetto della controversia e, sempre che siano funzionali per le argomentazioni che sostengono la tesi prospettata.

Articolo 598 Codice Penale
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

 

Sentenza del 21 Maggio 2013, n. 12402

 

…omissis…
Le valutazioni espresse sono di stretto merito e, come tali, soggiacciono in questa sede a un sindacato che è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte a sostegno, non essendo consentito al Giudice di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione attraverso la disamina autonoma delle emergenze procedimentali.

1.3. In punto di diritto si rammenta – in conformità a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte – che la speciale esimente contemplata dall’art. 598 c.p., “per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria”, con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo la massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa, trova applicazione sempre che le offese riguardino in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta (tra le varie cfr. nella giurisprudenza civile Cass. 28 agosto 2007, n. 18207; Cass. 18 maggio 2005, n. 10423 e in quella penale: Cass. 7 febbraio 2008, n. 9071).

In particolare si ritiene che l’esimente non è condizionata dalla necessità delle offese, mentre è necessario il rispetto del criterio della pertinenza, dal momento che la norma ne delimita chiaramente l’estensione, richiedendo che “le offese concernono l’oggetto della causa…”. Ne consegue che, per quanto l’esimente si applichi anche alle offese che non concernano momenti decisivi dell’argomentazione, queste devono comunque essere direttamente connesse al tema della causa, con la conseguenza che tali presupposti non ricorrono ove le offese non siano pertinenti e si risolvano in giudizi apodittici sulla persona offesa, senza che sia possibile rilevare inferenze argomentative nella controversia in discussione presso l’Autorità giudiziaria (Cass. pen., 8 gennaio 2005, n. 6495).

Ed è quanto in sostanza affermato dalla Corte di appello allorchè – correttamente esaminando le frasi in discussione nel contesto della memoria difensiva e in funzione della finalità di sostituzione del c.t.u. dallo stesso scritto perseguita – ne ha puntualmente evidenziato, con argomentazioni congrue e logiche, la loro gratuità e/o l’apoditticità, ergo la “non pertinenza”, siccome intese a colpire la persona del consulente, senza alcuna inferenza argomentativa nella questione specifica; mentre il richiamo al requisito della “continenza”, svolto dalla stessa Corte territoriale, risulta operato essenzialmente per evidenziare il carattere volutamente offensivo e il tenore obbiettivamente eccessivo delle espressioni rispetto al libero esercizio del diritto di difesa garantito dall’esimente.

In definitiva il motivo, così come articolato, pur lamentando formalmente il duplice vizio della violazione di legge e del difetto di motivazione, mira a sollecitare null’altro che una diversa lettura delle risultanze procedimentali come accertate e ricostruite nell’impugnata sentenza; e tutto ciò emerge anche dalla genericità e astrattezza dei quesiti di diritto e dalla palese inadeguatezza del quesito sub a) agli effetti della “chiara indicazione” richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., in relazione alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 595 c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il motivo è corredato dai seguenti quesiti: a) “nel nostro ordinamento opera il divieto di fondare la decisione da parte del giudice su elementi di conoscenza non acquisiti dallo stesso giudice nelle forme processuali previste per l’assunzione delle prove, posto che il principio dell’allegazione esiste come manifestazione del principio della domanda ed il giudice deve decidere solo iuxta et alligata probata non ponendo a base della stessa sue semplici supposizioni”; b) “in tema di diffamazione non sussiste il requisito della comunicazione con più persone nell’ipotesi in cui l’istanza giudiziale sia diretta ovviamente solo al giudice istruttore, giacchè in tal caso la comunicazione con più persone non può dirsi voluta dall’agente, neppure sotto il profilo del dolo eventuale, non essendo prevista l’ipotesi colposa della diffamazione, particolarmente laddove il giudice non ha ordinato la notificazione dell’istanza alla controparte o a terzi in genere”.

2.2. Il motivo – prima ancora che inammissibile per la genericità e l’astrattezza dei quesiti di diritto, incomprensibili ad una lettura autonoma dal precedente motivo e per l’assenza del c.d. quesito di fatto (“la chiara indicazione” richiesta in relazione alla congiunta censura motivazionale) – è manifestamente infondato.

Assume in sostanza il ricorrente che nella specie non sarebbe configurabile la diffamazione perchè lo scritto difensivo era diretto a una sola persona – quella del giudice istruttore – e perchè gli atti processuali non erano accessibili a terzi; deduce, in particolare, che le argomentazioni svolte dalla Corte di appello sul punto della propalazione dello scritto in questione non avrebbero fondamento in atti. Senonchè – escluso che la memoria potesse avere un unico destinatario, proprio perchè si trattava di un atto del processo – è assorbente la circostanza, emergente dalla decisione impugnata (cfr. pag. 20) e non contestata da parte ricorrente, che, nella specie, la memoria di cui trattasi venne depositata in udienza.

Si rammenta a parte ricorrente che nel giudizio civile, improntato al principio del contraddittorio, le memorie difensive sono destinate ad essere comunicate alle altre parti e che, se la comunicazione non avviene con lo scambio in udienza, vi provvede la Cancelleria (cfr.

art. 170 c.p.c., artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2059 c.c., e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il motivo è corredato dal seguente quesito “in tema di risarcimento danni per lesione alla reputazione professionale, l’esistenza di esso deve essere valutata dal giudice con espresso riferimento ai singoli pregiudizi economici che l’attore danneggiato assume avere subito per effetto dell’evento lesivo per cui non è sufficiente la dichiarazione del fatto lesivo per ritenersi provato anche l’evento. L’onere della prova ricade inoltre su colui che chiede il risarcimento, a nulla rilevando l’affermazione che il danno sarebbe in re ipsa poichè le problematiche relative alla forma di liquidazione equitativa del danno ex art. 2056 c.c., che richiama l’art. 1226 c.c., come richiesta dall’attore presuppongono ogni caso che sia fornita prova certa che un danno si sia verificato e che siano forniti gli elementi e i dati di fatto sui quali il giudice possa fondare il proprio apprezzamento”.

3.1. Il motivo di ricorso è corredato da un quesito di diritto privo di qualsivoglia correlazione con le ragioni della decisione, non risultando dalla stessa riconosciuto alcuno dei “pregiudizi economici” cui allude il quesito, bensì il danno non patrimoniale.

Peraltro, contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, la Corte territoriale non ha ravvisato il danno in re ipsa, ma ha piuttosto orientato le proprie valutazioni al principio costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso si realizza, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza (Cass. 9 agosto 2001 n. 10980).

Dall’individuazione di detto evento è conseguita, poi, la valutazione necessariamente equitativa del pregiudizio subito. Invero l’unica possibile forma di liquidazione del danno non patrimoniale è quella equitativa, risultando la ragione del ricorso a tale criterio insita nella natura stessa di tale danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.) e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. Il che, nel caso all’esame, la Corte territoriale ha fatto puntualmente, individuando come parametro soggettivo la delicatezza del “ruolo” di consulente, su cui si sono appuntate le offese e come parametro oggettivo, l’ambiente di lavoro in cui le espressioni offensive sono state diffuse.

Ciò posto e precisato che l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito è censurabile solo nel caso in cui la liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura e all’entità del danno accertato dallo stesso giudice (Cass. 28 agosto 2003, n. 12613), rileva il Collegio che la somma liquidata nella specie a titolo di danno morale non è simbolica ed è comunque adeguata alle premesse enunciate, così come è congrua la relativa motivazione.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00 (di cui Euro 2.300,00 per compensi) oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Cancelleria 21.5.2013

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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