Sentenze Cassazione

Cassazione (Sentenza 5876/2012) – Divorzio: ammissibili prove tardive se viene rispettato il contraddittorio.

 La Cassazione, in materia di divorzio, con la sentenza n. 5876, depositata il 13 aprile 2012, ha precisato che l’acquisizione dei mezzi di prova deve ritenersi ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio purchè sia rispettato il contraddittorio tra le parti, anche in relazione alla tardiva produzione documentale. 

Con questa sentenza la Corte ha chiarito un aspetto molto importante relativo al rito camerale di cui all’articolo 4 comma 12 della legge 898/70, riconoscendo alle parti, nel rito camerale in appello, la possibilità di produrre documenti anche oltre il termine fissato a tal fine, purchè avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio.
Vi è però la nullità della sentenza d’appello, “per violazione del citato principio, allorchè il diniego di assegno divorzile risulta espressamente fondato su fatti nuovi mediante il deposito di documenti oltre il termine utile assegnato dal giudice, in presenza di tempestiva eccezione di inammissibilità della produzione tardiva svolta dalla difesa dell’altra parte, e ciò senza che all’udienza camerale lo stesso giudice abbia in proposito consentito l’esplicarsi del contraddittorio mediante il rinvio dell’udienza medesima”.

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