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Cassazione sentenza n. 7863/12 : Niente licenziamento se le ferie (per prassi aziendale) sono comunicate per e-mail.

La sentenza n. 7863 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione il 18/05/2012 ha stabilito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore per assenza ingiustificata dovuta alle ferie prese da quest’ultimo e comunicate ai responsabili dell’azienda con il semplice invio di un messaggio di posta elettronica.
Più nello specifico, ciò che è stato oggetto di attenta valutazione da parte della Suprema Corte, si riferiva alla totale assenza di qualsivoglia risposta alla citata mail del lavoratore.
In pratica, il licenziamento del lavoratore considerato illegittimo sia per il Tribunale che per la Corte d’Appello è stato considerato tale anche dai Giudici di Piazza Cavour, perchè la semplice comunicazione delle ferie rientrava nella prassi aziendale come pure rientrava nella prassi la considerazione dell’assenza di una risposta formale come un silenzio-assenso.
Per la Corte risulta provata l’esistenza di una prassi aziendale circa la concessione delle ferie, secondo la quale “l’autorizzazione alle ferie, veniva sostanzialmente concessa in forma tacita, occorrendo soltanto che il dipendente comunicasse il periodo a mezzo posta elettronica, al presidente e ad al responsabile dell’ufficio del personale”.
Infine, conclude la Corte affermando che, relativamente al caso interessato, non si può parlare neanche di insubordinazione del lavoratore poichè, “il lavoratore aveva agito sulla base di un legittimo affidamento che le ferie erano state concesse dal capo dell’ufficio del personale, avendo il lavoratore stesso, agito nella consapevolezza di aver ricevuto in forma tacita l’autorizzazione del Presidente, il quale nulla aveva opposto nel lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione delle ferie per posta elettronica e, l’effettiva fruizione delle stesse”.

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