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Alle Sezioni Unite una serie di questioni riguardanti i termini di prescrizione ex art. 2945 c.c.

Ordinanza interlocutoria n.23849-2021

Sezioni Unite

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso delle interessanti questioni davanti al primo presidente affinché ne valuti l’assegnazione alla Sezioni Unite. 

L’ordinanza interlocutoria che si riporta al linki fondo all’articolo, nasce in conseguenza a due ricorsi analoghi  in cui si evidenziano delle particolari situazioni interpretative da risolvere connesse alla interruzione della prescrizione a seguito dell’instaurarsi del giudizio amministrativo e alla sua perenzione.

Nello specifico, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

– se la perenzione del giudizio amministrativo diretto a tutelare una situazione di interesse legittimo pretensivo strumentale al diritto soggettivo (nella specie, domanda di risarcimento del danno sofferto a causa del mancato recepimento delle direttive comunitarie che imponevano allo Stato italiano l’equa remunerazione dei laureati in medicina frequentanti i corsi di specializzazione) -dichiarata a norma della disciplina ratione temporis applicabile (ex art. 9 della l. n. 205 del 2000, anteriore all’entrata in vigore del c.p.a.)- debba considerarsi o meno come istituto analogo a quello della estinzione del processo civile, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione riconducibile all’art. 2945, comma 3, c.c.,

– se, nella stessa ipotesi di dichiarata perenzione, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento in tema di regime della cd. translatio iudici, debba ritenersi o meno che l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si conservi rispetto al diritto soggettivo ricollegabile all’esercizio della tutela della strumentale situazione di interesse legittimo,

– se inoltre la decisione di un incidente di costituzionalità sopravvenuta nel corso del processo amministrativo sia o meno riconducibile alla disciplina ex art. 310, comma 2, c.p.c. , con conseguente applicabilità del concetto di sentenza parziale,

– se infine l’istanza di fissazione dell’udienza rivolta al giudice amministrativo, in quanto portata a conoscenza della controparte, debba apprezzarsi o meno come atto idoneo a manifestare l’esercizio della correlata situazione di diritto soggettivo, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione a norma dell’art. 2945, comma 2, c.c..

Leggi il testo dell’ordinanza interlocutoria n.23849-2021

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Articolo 2945 Codice Civile – Effetti e durata dell’interruzione

per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [1310; 324 c.p.c.].

Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.

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