Sentenze Cassazione

Cassazione, si al danno morale in caso di morte di una casalinga

Cassazione, si al danno morale in caso di morte di una casalinga

Corte di Cassazione – Sentenza 22909/2012

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso un’altra importante sentenza a favore delle donne casalinghe, riconoscendo ancora una volta l’importanza e il grande valore di questo ruolo all’interno della famiglia. La Corte ha osservato che il danno morale per la morte di una madre casalinga può essere provato per presunzioni ed è svincolato dalla liquidazione del danno biologico.

Infatti, detto danno anche se costituisce un pregiudizio non patrimoniale come il danno biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e deve essere liquidato a parte, utilizzando per il calcolo il criterio equitativo e tenendo in conto tutte le circostanze relative al caso concreto.

In poche parole, sarà quantificato caso per caso e sarà commisurato alla perdita del rapporto affettivo. Sulla base di queste osservazioni la Suprema Corte afferma che è errata la liquidazione “in misura pari a una frazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico perché tale criterio non rende evidente e controllabile l’iter logico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo”.

Il principio della sentenza 22909/2012 riguarda il diritto (dei congiunti della vittima) di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali come diritto proprio e personale poichè “In caso di morte di una casalinga (ma non solo in caso di morte, anche in caso di gravi lesioni personali) i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornita, le quali, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga)”.

Secondo gli ermellini dopo che siano state accertate le attività della donna convivente (che sia essa moglie o madre o addirittura, come nel caso de quo, figlia) è innegabile l’apporto fondamentale della madre di famiglia alla vita degli altri componenti del nucleo familiare per cui il risarcimento deve essere svincolato dal danno biologico e adeguatamente calcolato.

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