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Cassazione: si alla cessione del credito da risarcimento danno da sinistro stradale.

Con sentenza n.3965/12, depositata il 13/03/2012, la Cassazione ribadisce la possibilità della cessione del credito da risarcimento danno da sinistro stradale.

Il caso trattato dalla Suprema Corte riguardava una situazione particolare, in poche parole, a seguito di un sinistro stradale, il proprietario del veicolo coinvolto, non potendo permettersi la riparazione, ha ceduto al meccanico il credito di cui sopra.

Quest’ultimo, ricorre al giudice di Pace per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo. Il Giudice di merito, sulla base dell’articolo 18 della legge 990/69 (mod. nell’articolo 144 del Dlgs 209/2005), ha escluso l’interesse ad agire del cessionario e, pertanto, ha respinto il ricorso appunto per mancanza della legittimazione ad agire in giudizio.

Respinto il ricorso anche in fase d’Appello, al carrozziere non rimaneva che la Cassazione, dove ha motivato il proprio interesse al risarcimento anche in virtù del fatto che l’Assicurazione era stata portata a conoscenza della cessione del credito contestualmente alla lettera di messa in mora e, rappresentando che la stessa Assicurazione aveva già inviato un assegno parziale a lui intestato, riconoscendo indirettamente la legittimazione a ottenere il risarcimento.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sostenendo che “l’interpretazione restrittiva dell’articolo 18 della legge 990/1969 si giustifica solo per i crediti personali” e, come già precisato nelle sentenze gemelle n. 51 e 52/2012, “il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il credito risarcitorio a un terzo, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Il terzo è legittimato ad agire, in sostituzione del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento del danno” (Cassazione 11095/ 2009).

Infine, conclude la Corte, “il cessionario potrà far valere, oltre i privilegi e le garanzie personali e reali, anche tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito. Perciò potrà attivare il diritto di credito al risarcimento del danno nei confronti del debitore, non in base al codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005), bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito.

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