Sentenze Cassazione

Cassazione, solo dopo 80 turni di notte si può parlare di lavoro notturno

Cassazione, solo dopo 80 turni di notte si può parlare di lavoro notturno
Corte di Cassazione – Sentenza 37903 / 2012

Il lavoro notturno non è per tutti nè può essere imposto ai lavoratori senza rispettare alcune importanti regole. In poche parole, con la sentenza n. 37903/2012 la Suprema Corte sottolinea alcuni interessanti aspetti relativi al lavoro notturno e detta le linee guida ai datori di lavoro affinchè, prima di stabilire l’orario di lavoro questi ultimi tengano in considerazione alcune rilevanti situazioni.

Questa sentenza dovrebbe leggersi con la colcalatrice inmano perchè gli ermellini parlano di calcoli e di numeri ovvero hanno stabilito che, nell’arco di un anno, il calcolo del numero limite dei giorni di lavoro notturno deve far riferimento all’inizio del rapporto lavorativo e non a un qualsiasi periodo di 365 giorni.

Questa decisione nasce a seguito di un ricorso presentato a Piazza Cavour perchè i soci amministratori di una società (per la contravvenzione di cui agli artt. 14 comma 1 e 18-bis, d.lgs. n. 66/2003), erano stati condannati al pagamento di una ammenda per aver fatto lavorare di notte due donne senza effettuare preventivamente gli accertamenti necessari per constatare se queste ultime potessero di fatto lavorare nelle ore notturne oppure no, in parole povere, non era stato accertato se vi fossero o meno controindicazioni al lavoro notturno per le citate lavoratrici.

I ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi alla massima corte lamentando l’errata applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 532/99 e dell’art. 14 d.lgs. n. 66/03 in relazione all’artt. 2, comma 1, lett. b), n. 2 del d.lgs. n. 532/99, sostenendo che il lavoro che avrebbe impegnato la due donne non era riconducibile alla nozione di lavoro notturno di cui al d.lgs n. 532/1999 inquandrando tale ultima attività come quella svolta per almeno 7 ore consecutive nell’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le 5 del giorno successivo.

La Cassazione da torno ai ricorrenti dichiarando infondate le suddette motivazioni poste alla base delle loro pretese e osserva che proprio da ciò che è emerso nella fase di merito, si evince che  le due lavoratrici hanno lavorato in tale fascia oraria.

La parte del ricorso accolta dai giudici del Palazzaccio riguarda il motivo relativo all’applicazione del citato d.lgs. n. 532/99 e, in particolare, nella parte in cui dice che  – in difetto di disciplina collettivaè considerato lavoratore notturno chi lavori di notte per almeno 80 giorni all’anno.

Questa disposizione, a parere degli ermellini, è stata applicata erroneamente nel caso di specie poichè la ratio di tale disciplina risiede nell’intento di «tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore in relazione all’attività da questo effettivamente svolta».

Ecco dunque che arrivano i calcoli matematici di cui parlavamo nella prima parte dell’articolo. La Corte infatti,  riguardo al limite degli 80 giorni annuali, sottolinea che nel caso in cui per anno si considerasse un qualsiasi intervallo temporale della durata di 365 giorni – come si desume dalla sentenza impugnata – allora il limite sarebbe superato nel caso di specie; se, ancora, si facesse riferimento all’anno solare, si potrebbe paradossalmente evitare lo ‘sforamento’ semplicemente cumulando le giornate di lavoro notturno a ridosso della fine dell’anno o all’inizio di quello successivo.

In conclusione, la giusta interpretazione della suddetta norma porta a prendere come riferimento l’avvio del rapporto lavorativo, di modo che il limite delle 80 notti sia calcolato a partire dall’inizio di tale rapporto e, dato che nella sentenza impugnata mancano elementi certi riguardo all’effettivo inizio del rapporto lavorativo, la Corte ha cassato con rinvio la decisione oggetto del ricorso affinchè sia rivalutata applicando il citato principio di diritto.

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