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Cassazione, stranieri irregolari fuori dall’Italia, irrilevante il fatto che abbiano dei figli piccoli

stranieri irregolariCassazione, stranieri irregolari fuori dall’Italia, irrilevante il fatto che abbiano dei figli piccoli

Corte di Cassazione – Sentenza n. 4721 del 25 febbraio 2013

La Suprema Corte ha stabilito che non possono restare in Italia gli stranieri irregolari per il sol fatto di avere figli minori.

Questo è quanto è stato deciso dalla Sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 4721 del 25 febbraio 2013, esaminando il caso di un immigrato irregolare che, chiedeva l’annullamento del provvedimento di espulsione e quindi di essere autorizzato di restare nel territorio italiano perchè padre di un figlio minore.

La Corte ha rigettato la domanda dell’immigrato e, come avevano osservato anche i giudici del merito, ha precisato che la richiesta di autorizzazione non può trovare accoglimento in assenza di prove che rappresentino la sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei minori, e delle circostanze contingenti ed eccezionali per le quali essi avrebbero dovuto aver bisogno del padre.

In sostanza, non basta dunque rappresentare il semplice bisogno, od opportunità, dei piccoli, di essere educati da entrambi i genitori invece che dalla sola madre ma ci vuole qualcosa di più.

La Corte, richiamando un precedente delle Sezioni Unite ha osservato che «la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente legate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi a essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare».

La Corte di legittimità quindi amplia anche le possibilità di ricorrere alla norma di cui all’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, ma il ricorso non può essere accolto in mancanza di deduzioni specifiche circa il grave disagio dei minori

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