Sentenze Cassazione

Anche se manca lo stato di bisogno è reato non versare al figlio l’assegno stabilito col divorzio

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Anche se manca lo stato di bisogno è reato non versare al figlio l’assegno stabilito col divorzio
Corte di Cassazione – Sentenza n. 20274/2013

Per la Cassazione sussiste la punibilità penale al di là dei requisiti di cui all’articolo 570 c.p. per chi disattende la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non versando al figlio quanto stabilito dal giudice.

Con questa decisione la Cassazione precisa che ciò vale anche nel caso in cui il minore non versi in stato di bisogno e, pertanto, è del tutto irrilevante l’agiatezza del genitore che convive con il minore.

Articolo 570 codice penale
Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

La sentenza n. 20274/2013 nel bacchettare i divorziati chiarisce la completa autonomia tra il reato di cui all’art. 570 comma 2 cod. pen. ed il reato di cui all’art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970 n. 898 poichè nonostante entrambe le situazioni si riferiscono ad un inadempimento all’obbligazione imposta dal giudice civile, in cui le divergenze si riscontrano nel fatto che nel primo caso è richiesta l’ulteriore condizione dello stato di bisogno del creditore che viene meno invece nel secondo caso, dove ciò che caratterizza la vicenda posta in essere si riscontra nella presenza della sentenza di divorzio e di un assegno determinato in sede giudiziaria.

Sulla base di queste considerazioni la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura di Palermo, ha ribaltato il non luogo a procedere che era stato pronunciato nei confronti del genitore che non versava al figlio l’assegno stabilito in sede di divorzio dal giudice.

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