Sentenze Cassazione

Cassazione Vs Agenzia delle Entrate: IRAP e il concetto di autonoma organizzazione.

Sentenza Cassazione n. 9692/2012 : Cassazione Vs Agenzia delle Entrate :  IRAP e il concetto di autonoma organizzazione.

 

Ancora uno scontro tra la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate. Nuovo round vinto ancora dai Giudici dei Piazza Cavour infatti, è di pochi giorni fà l’ordinanza emessa dalla Corte che smentisce le circolari n. 45/E del 2008 e n. 28/E/ del 2010 dell’Agenzia delle Entrate in cui, in materia di lavoro autonomo, viene precisato dall’Ente che sussiste un’autonoma organizzazione se l’attività impiega in modo non occasionale di lavoro altrui oppure utilizza beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, alle necessità minime per l’esercizio della stessa. La Suprema Corte senza mezze misure, con la sentenza n. 9692, depositata il 13 giugno 2012, stabilisce che il professionista deve pagare l’Irap solo nel caso in cui è anche fondatore della struttura ausiliaria utilizzata per la sua attività e non invece nel caso in cui lo stesso si appoggia a una struttura gestita da altri.
I Giudici con la toga d’ermellino continuano osservando che “la giurisprudenza di questa Corte ha infatti costantemente respinto la tesi dell’Amministrazione secondo cui le parole “autonoma organizzazione”, introdotte nell’articolo 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 costituirebbero soltanto un chiarimento ed una specificazione del requisito della “abitualità” già presente nel testo del 1997. Di guisa che la “autonoma organizzazione” ben potrebbe estrinsecarsi “nell’impiego dell’intelligenza e della cultura, nella (mera) capacità di acquisire clientela , di ottenere credito, di competere, di promuovere ogni legittima iniziativa”. E di conseguenza l’Irap non risulterebbe applicabile solo quando l’attività lavorativa autonoma abbia carattere meramente occasionale e quindi non sussista neppure una mera “autoorganizzazione”.”
“In base all’art. 2 del dlgs 446/1997 (come modificato dall’art. i del dlgs 137/1988), ai fini della soggezione a Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata”.
La Corte conclude chiarendo anche che l’applicazione dell’Irap non dipende dai guadagni potendo la stessa non applicarsi nel caso in cui “tali guadagni siano frutto di capacità professionali od artistiche, senza il consorso di una “stabile organizzazione”.”

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