La Cassazione continua a sferrare duri colpi ad Equitalia? Con la sentenza 5771/12, respingendo il ricorso presentato dal suddetto Ente di riscossione, ha stabilito che non può iscriversi l’ipoteca se il credito erariale non è realizzabile con la vendita forzata perché la somma è inferiore agli 8mila euro, soglia minima prevista dalla legge. La vicenda trattata dalla Suprema Corte aveva ad oggetto un’iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia su due terreni di una Srl calabrese che risultava debitrice nei confronti dell’erario di circa 2000 euro, a causa del mancato versamento di alcuni contributi dovuti allo Stato. Equitalia nel ricorso sosteneva che l’ipoteca “assolvendo anche ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata”, perché al di sotto gli 8mila euro. Gli Ermellini peró, hanno escluso che l’iscrizione potesse essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile. Infatti, osserva la Corte, così come il fermo anche l’ipoteca costituisce “un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti” dall’articolo 76 del Dl 602/1973. Per i Supremi Giudici, anche nel periodo precedente alla citata norma, ciò che conta “non è l’intenzione del legislatore (cassazione 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale”, e questo nel caso di specie depone “nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”. Confermando la sentenza del giudice di merito la Cassazione ha annullato l’ipoteca perché iscritta per un credito di poco più di 2000 euro.
Cassazione Vs Equitalia : Annullata ipoteca iscritta per un credito inferiore a 8 Milan euro.
