CGUE, Congedo parentale, maternità, licenziamento
CGUE, Congedo parentale, maternità, licenziamento
Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 27 febbraio 2014, causa C-588/12
«Politica sociale – Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Clausole 1 e 2, punto 4 – Congedo parentale a tempo parziale – Licenziamento del lavoratore senza motivo grave o adeguato – Indennità forfettaria di tutela per fruizione di un congedo parentale – Base di calcolo dell’indennità»
Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha trattato un interessante caso relativo al congedo parentale e al licenziamento della lavoratrice al rientro della maternità.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausole 1 e 2, punto 4, dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4), come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (la «direttiva 96/34»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Lyreco Belgium NV e la sig.ra Rogiers in merito al calcolo dell’indennità forfettaria di tutela a lei dovuta a seguito del suo licenziamento illegittimo, che ha avuto luogo durante un congedo parentale a tempo parziale.