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CGUE, Domanda d’asilo esaminata da uno Stato della UE diverso da quello d’arrivo

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Domanda d’asilo esaminata da uno Stato della UE diverso da quello d’arrivo
CGUE – Sentenza 14 novembre 2013 – Causa C-4/11

Una sentenza della CGUE ha trattato una questione molto interessante che relativa alla richiesta d’asilo nell’Unione Europea stabilendo la possibilità che tale richiesta venga esaminata da un Paese diverso rispetto a quello in cui arriva il richiedente.
Nel caso di specie i giudici hanno analizzato la questione presentata da un cittadino iraniano che era giunto illegalmente in Germania passando attraverso la Grecia.
L’uomo aveva fatto domanda d’asilo in Germania ma era stata dichiarata irricevibile poichè, ai sensi del regolamento di Dublino, era la Grecia lo Stato membro competente ad esaminare la richiesta.
Il giudice tedesco però rispondeva che poichè la questione era stata trattata dalla Grecia e considerate le codizioni d’accoglienze del richiedente, anche la Germania era tenuta a esaminare la domanda.
In seguito, le autorità tedesche hanno riconosciuto lo status di rifugiato.

La Corte europea sul punto ha osservato che “Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ‒ , lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento. Per contro, in una situazione del genere, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.
Leggi il testo della sentenza  Cgue – Sentenza 14 novembre 2013 – Causa C-4_11

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