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L. n. 203/1991 – Lotta alla criminalita’ organizzata

avvocati

LEGGE 12 luglio 1991, n. 203

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita’ organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attivita’ amministrativa (GU n.162 del 12-7-1991 )

note: Entrata in vigore della legge: 13/7/1991
 
 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti
urgenti  in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e   di
trasparenza   e  buon  andamento  dell'attivita'  amministrativa,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5,  e
13 marzo 1991, n. 76.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 12 luglio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Legge 203 del 1991

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 152 
 
All'articolo 1, al comma 6, nel capoverso 1, dopo la parola: 
"condannato" sono inserite le seguenti: "per uno dei delitti previsti
nel comma 1 dell'articolo 4-bis". 
All'articolo 5: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale,  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Quando  sussistono  gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285,
286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o  tentati,
di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni previste  dallo  stesso  articolo,  ai
delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o   di   eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la  legge  stabilisce  la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque  anni  o  nel
massimo a dieci anni ovvero ai  delitti  di  illegale  fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita,  cessione,  detenzione  e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine  nonche'
di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,
comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di
cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate  ai  sensi
dell'articolo 80, comma 2, e  74  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' applcata la custodia  cautelare
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti  che
non sussistono esigenze cautelari o  che  le  stesse  possano  essere
soddisfatte con altre misure"; 
il comma 5 e' soppresso. 
All'articolo 9,  al  comma  1,  il  capoverso  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
"2.  Chiunque  trascura  di  adoperare,  nella  custodia  delle  armi
munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le  cautele  necessarie  per
impedire che alcuna delle  persone  indicate  nel  medesimo  comma  1
giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con  l'arresto  fino
ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni". 
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
"Art. 10-bis. - 1. L'articolo 33 della legge 18 aprile 1975, n.  110,
e' sostituito dal seguente: 
"Art. 33. - (Aste pubbliche). -  1.  E'  vietata  la  vendita,  nelle
pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2. 
2.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,   il
trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 e' punito  con  l'arresto
da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un
milione"". 
All'articolo 11, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
"2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale il numero 4)  e'
sostituito dal seguente: 
"4)  per  chi,  fuori  dal  caso  preveduto  dall'articolo  111,   ha
determinato a commettere il reato minore di anni 18 o una persona  in
stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si  e'  comunque
avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale  e'
previsto l'arresto in flagranza". 
2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 112  del  codice  penale  e'
inserito il seguente: 
"La pena e' aumentata fino alla  meta'  per  chi  si  e'  avvalso  di
persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione  o
qualita' personale, nella commissione di un delitto per il  quale  e'
previsto l'arresto in flagranza"". 
All'articolo 12, al comma 1, la parola  "individuare"  e'  sostituita
dalla seguente: "costituire". 
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 13. - 1. In deroga a  quanto  disposto  dall'articolo  267  del
codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni
previste dall'articolo 266 dello stesso codice e' data,  con  decreto
motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per  lo  svolgimento
delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata
o di minaccia col mezzo del telefono in ordine  ai  quali  sussistono
sufficienti indizi. 
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle  operazioni  non  puo'
superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice  con
decreto motivato per periodi  successivi  di  venti  giorni,  qualora
permangono i presupposti indicati nel comma 1. Nei  casi  di  urgenza
alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso
si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice
di procedura penale. 
3. Negli stessi casi di cui  al  comma  1  il  pubblico  ministero  e
l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti
di polizia giudiziaria". 
All'articolo 14: 
al comma 1, dopo  le  parole:  "appalti  di  opere  pubbliche",  sono
aggiunte  le  seguenti  parole:  "pubbliche  forniture   e   pubblici
servizi,"; 
al comma 3 le parole :" anche in quiescenza " sono soppresse; dopo il
comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
"3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti
di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi  di
competenza della regione, ed il prefetto, per  quelli  di  competenza
dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province,  delle
unioni di comuni, delle  unita'  sanitarie  locali,  delle  comunita'
montane, delle aziende speciali di comuni e province  e  delgi  altri
enti pubblici locali con sede  nella  provincia,  possono  richiedere
all'ente   od   organo    interessato    notizie    e    informazioni
sull'espletamento  della  gara  di  appalto  e  sull'esecuzione   del
contratto di appalto. 
3-ter. Nel caso in cui, sulla base  di  elementi  comunque  acquisiti
emergano inefficienze, ritardi  anche  nell'espletamento  della  gara
d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi
o criminali, il commissario del Governo ed  il  prefetto  nell'ambito
delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il  Presidente
della giunta regionale, provvedono,  senza  indugio,  a  nominare  un
apposito collegio di ispettori,  con  il  compito  di  verificare  la
correttezza delle  procedure  di  appalto  da  acquisire  ogni  utile
notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di  appalto  o
aggiudicatarie o comunque  partecipanti  all'esecuzione  dell'appalto
stesso. 
3-quater. Il colleggio degli ispettori e' formato  da  un  magistrato
della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e  da
due funzionari dello Stato o della Regione. 
3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli  ispettori
indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul
risultato delle indagini. Anche prima di  concludere  l'indagine,  il
collegio degli ispettori puo' proporre all'amministrazione o all'ente
interessato la sospensione della gara d'appalto  o  della  esecuzione
del contratto di  appalto  ed  informare  gli  organi  amministrativi
competenti sulle eventuali responsabilita' riscontrate  a  carico  di
amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. 
Il  Collegio  informa  l'autorita'  giudiziaria  nel  caso   in   cui
dall'indagine emergano indizi di reato o estremi  per  l'applicazione
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal  collegio  degli
ispettori a conclusione  dell'indagine,  l'amministrazione  o  l'ente
interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se  ricorrono
gravi motivi, possono disporre d'autorita' la revoca  della  gara  di
appalto o la rescissione del contratto d'appalto.  In  tal  caso,  al
fine  di  garantire  che  l'esecuzione  dell'opera  pubblica,   della
pubblica fornitura, o  del  pubblico  servizio  non  abbia  a  subire
pregiudizio alcuno, possono avvalersi  dell'unita'  specializzata  di
cui al comma 1. 
3-septies. L'eventuale ricorso contro  il  provvedimento  adottato  a
norma del comma 3-sexies non ne sospende l'esecuzione. 
3-octies. Nella regione Trentino-  Alto  Adige,  alle  finalita'  del
presente articolo provvedono le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nell'ambito della propria organizzazione". 
All'articolo 16: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1.  In  Calabria,  Campania  e   Puglia   sono   istituite   sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti con  circoscrizione  estesa  ai
rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione,  alle
quali si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  2,  primo
comma,  lettere  a),  b)  e  d),  limitatamente   alle   materie   di
contabilita' pubblica 3; 4, primo comma; 5; 6; 9 e 11 della  legge  8
ottobre 1984, n. 658."; 
al comma 3, le parole: "Le sezioni di cui al comma  1  possono"  sono
stostituite dalle seguenti: "La Corte dei conti nell'esercizio  delle
sue attribuzioni puo'". 
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
"Art. 17-bis. - 1. E' istituito presso il Ministero  dell'interno  il
Comitato tecnico centrale per l'esecuzione  della  demolizione  delle
opere o manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o  del
patrimonio dello Stato o di enti pubblici. 
2. Il Comitato e' presieduto da un prefetto ed  e'  composto  da  due
rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,   delle
finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei  predetti
componenti almeno due sono designati tra  appartenenti  ai  ruoli  di
tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del  Comitato  possono,  di
volta in volta, essere chiamati a far parte,  senza  aver  diritto  a
corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti  di  altre
Amministrazioni o enti pubblici interessati. 
3.  Quando,  espletate  senza  esito  le  procedure   di   gara   per
l'affidamento dei lavori di  demolizione  indicati  nell'articolo  27
delal  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  sussista   la   materiale
impossibilita' di dare esecuzione alle ordinanze di  demolizione  per
carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e  gli  enti
pubblici proprietari dei suoli su  cui  insistono  le  opere  abusive
possono richiedere  al  prefetto  della  provincia  l'intervento  del
Comitato. La richiesta e' trasmessa al predetto Comitato corredata di
una  relazione  del  prefetto,  che  qualora  sussistano  particolari
esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce
il preventivo parere del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica. 
4. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Comitato  provvede
all'elaborazione del  progetto  di  demolizione  e  sovrintende  alla
esecuzione dello stesso, alla quale si provvede con personale e mezzi
delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  delle
altre Amministrazioni dello  Stato,  tenuto  conto  delle  rispettive
dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici  in  relazione  all'entita'
dell'intervento. 
5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga  con
l'assistenza della forza pubblica. 
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, sentiti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e
della Marina Mercantile, sono determinati i criteri e le modalita' di
organizzazione e funzionamento del Comitato, nonche' le procedure per
l'attuazione degli interventi operativi. 
7.  Salvo  quanto  previsto  all'articolo  4,  commi  5   e   6   del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1989,  n.  282,  le  disposizioni  del  presente
articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai  sensi  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,  quando  si
tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi  tra  quelli  indicati
nel comma 1. 
8.  Le  spese  relative  alle  demolizioni  sono   a   carico   delle
Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la
riscossione delle imposte". 
All'articolo 18: 
al comma 1, nell'alinea, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
"1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato  un  programma
straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in
godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato  quando  e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con
priorita'  per  coloro  che  vengano  trasferiti  per   esigenze   di
servizio"; 
al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
"a) per  l'edilizia  agevolata,  col  limite  d'impegno  di  lire  50
miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi  relativo
al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22  della  legge  11  marzo
1988, n. 67"; 
al comma 2, il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: "I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi,
anche  indipendentemente  dalla  concessione  di  mutui  fondiari  ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione  o  in  un
massimo di diciotto annualita'  costanti,  ferma  restando  l'entita'
annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico  dello
Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori  criteri
per le erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare massimo": 
il comma 4 e' sostituito dal segunte: 
"4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma  1
si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma  7-bis  del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
il  comitato  esecutivo  del  CER  stabilisce  le  modalita'  per  la
presentazione delle domande"; 
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
"5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione  vincolata
alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale  pubblica  o
convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende  Autonome
statali, anche se dotate  di  personalita'  giuridica,  indicati  nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili
ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro  il  30
aprile di ogni anno e in sede di prima applicazione entro  30  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza  di  finanza,  gli
uffici tecnici erariali e gli  altri  uffici  centrali  e  periferici
competenti, procedono entro centoventi giorni dal  ricevimento  della
domanda  di  cui  al  comma  5-bis,  all'individuazione  delle   aree
disponibili per le cessioni, alla loro  valutazione  con  riferimento
all'attuale consistenza e  destinazione  nonche'  alla  cessione,  al
comune richiedente. 
5-quater.   Nella   regione   Trentino-Alto   Adige   il    programma
straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli  interventi  diretti
ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio"; 
al comma 6, e' aggiunto in fine il seguente periodo:  "L'acquisto  da
parte delgi enti pubblici e previdenziali non  puo'  essere  riferito
agli immobili costruiti con i contributi dello Stato". 
L'articolo 19 e' soppresso. 
Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
"Art. 19-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo  586  del  codice  di
procedura civile e' sostituito dal seguente: 
"Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice  dell'esecuzione  puo'
sospendere la vendita  quando  ritiene  che  il  prezzo  offerto  sia
notevolmente inferiore a quello giusto,  ovvero  pronunciare  decreto
col  quale  trasferisce  all'aggiudicatario  il   bene   espropriato,
ripetendo la descrizione  contenuta  nell'ordinanza  che  dispone  la
vendita  e  ordinando  che  si   cancellino   le   trascrizioni   dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie,  se  queste  ultime  non  si
riferiscono ad obbligazioni  assuntesi  dall'aggiudicatario  a  norma
dell'articolo 508". 
All'articolo 21, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri
di Grazia e Giustizia e  dei  Lavori  Pubblici,  sono  determinati  i
limiti di valore oltre i quali le Amministrazioni, gli enti  pubblici
e le societa' a prevalente capitale pubblico non  possono  stipulare,
approvare  o  autorizzare  i  contratti  ed  i  subcontratti  di  cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  come  modificato
dal presente decreto, ne' disporre o consentire le concessioni  e  le
erogazioni di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di
attivita' industriali di trasformazione, ovvero di attivita' agricole
di imprese costituite in societa' di capitali, se non hanno acquisito
la certificazione di cui all'articolo 10-sexies della predetta  legge
n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e  dettagliate
informazioni circa la sussistenza dei requisiti  soggettivi  indicati
all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n.  57,  nei  confronti
delle imprese interessate. Le certificazioni e le  informazioni  sono
rilasciate dal prefetto a  norma  dei  commi  2  e  13  del  predetto
articolo 10-sexies". 
All'articolo 22: 
al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
"2-bis. L'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n.  2248,  allegato
F, e' abrogato. 
2-ter. L'articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F,
e' sostituito dal seguente: 
"Art. 339. - 1. E' vietata qualunque cessione di credito e  qualunque
procura, le quali non siano riconosciute"; 
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e'
sostituito dal seguente: 
"12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si  applicano
anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in  opera
del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore
rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. Nel caso in cui il
valore dell'impiego della mano d'opera superi quello della fornitura,
esso contribuisce alla quantificazione dell'importo del quaranta  per
cento di cui al comma 3, numero 1). Sono comunque esclusi dal computo
di tale quantificazione i contratti di fornitura con  posa  in  opera
quando il materiale e' prodotto dalla stessa impresa che lo  fornisce
e lo posa in opera"". 
All'articolo 24, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto il  Ministro  dell'interno,
sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica,
con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi  ove  debbono
essere operati i trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in
considerazione della loro ubicazione  e  delle  loro  caratteristiche
territoriali ad assicurare l'effettiva  esecuzione  delle  misure  di
prevenzione". 
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