Sentenze Cassazione

Commette abuso d’ufficio il Carabiniere che suggerisce un avvocato agli arrestati

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Commette abuso d’ufficio il Carabiniere che suggerisce un avvocato agli arrestati
Corte di Cassazione Sezione V Penale
Sentenza 16 luglio – 3 ottobre 2014, n. 41191
Presidente Palla – Relatore Zaza

Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato il caso in cui un carabiniere che suggeriva agli arrestati il nominativi di un avvocato per la loro difesa.

La Corte ne ha dunque approfittato per chiarire meglio tutti i principi di diritto connessi con le questioni sollevate anche nei motivi del ricorso riguardanti il reato di abuso d’ufficio e l’elemento psicologico del reato oltre a delineare anche gli aspetti relativi alla responsabilità per il reato di falso ideologico e all’attendibilità (e rilevanza) delle dichiarazioni rese dagli arrestati ai quali veniva consigliato quel determinato avvocato, non presente nelle liste dei difensori d’ufficio.

Articolo 323 Codice Penale
Abuso d’ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Articolo 479 Codice Penale
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476 [487, 493]

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