In evidenza

Commette oltraggio a pubblico ufficiale il genitore che offende l’insegnate del figlio

Commette oltraggio a pubblico ufficiale il genitore che offende l’insegnate del figlio
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 12 febbraio – 3 aprile 2014, n. 15367
Presidente Ferrua – Relatore Lignola

Con la sentenza che si riporta, la Cassazione ha trattato un caso relativo al reato di ingiuria commesso in danno di una insegnate all’interno dei locali della scuola.

Il caso in primo grado era stato affidato al Giudice di Pace di Cecina, il quale dichiarava il non doversi procedere, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 274 del 2000 nei confronti della genitore che aveva offeso l’insegnante.

Più nello specifico, una mamma insultava l’insegnante della figlia per questioni inerenti il rendimento scolastico di quest’ultima.

 

insegnante

 

La Cassazione, interpellata con ricorso presentato dal Procuratore Generale, ha ritenuto fondato il motivo lamentato da quest’ultimo ovvero “erronea interpretazione applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 341 bis cod. pen., poiché la fattispecie è riconducibile a quest’ultima norma, di competenza del Tribunale, riguardando l’ingiuria i rapporti didattici con la figlia”.

Secondo gli ermellini infatti “Erroneamente era stato contestato il reato di ingiuria, anziché quello di oltraggio a pubblico ufficiale, di competenza del Tribunale, del quale sussistono tutti gli elementi.

E’ noto che, disposta l’abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per effetto dell’articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell’ordinamento a seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti. Tali elementi possono essere così sintetizzati:
1) l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;
2) deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
3) deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni

E, pertanto, “Nel caso di specie, al di là dell’articolo di legge indicato nel capo di imputazione, tali elementi sussistevano, poiché le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone; inoltre l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 – dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, Dilavanzo, Rv. 187437)“.

La Corte ha cassato la sentenza del Giudice di pace di Cecina annullandola senza rinvio, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica di Livorno per il prosieguo.

Il reato di oltraggio che venne dapprima abrogato (nel 2005), è stato in seguito reinserito nell’ordinamento (nel 2009) anche se oggi a qualificare detto reato non è la “mera lesione in sè dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale” ma piuttosto “la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica“.

Si legge nella sentenza che “il legislatore incrimina i comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione della diffusione della percezione dell’offesa, del collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento“.

Art. 594 Codice Penale

Ingiuria

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 .

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone 

Leggi il testo della sentenza

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo