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Comodato senza determinazione di durata e restituzione immobile

Corte di Cassazione, sezione III Civile Sentenza 10 luglio – 18 novembre 2014, n. 24468

Restituzione immobile, comodato, ex moglie, termine attività
Corte di Cassazione, sezione III Civile
Sentenza 10 luglio – 18 novembre 2014, n. 24468
Presidente Amatucci – Relatore Rossetti

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha trattato il caso di un uomo che citava in giudizio la ex moglie chiedendo la restituzione di un immobile che aveva dato alla donna per esercitare la propria attività di estetista.

condominio spese

L’uomo osservava che l’immobile era stato concesso in comodato senza fissazione di termine e, pertanto, l’uso dello stesso doveva ritenersi “precario“, e risolubile ad nutum del comodante.

La Cassazione che ha esaminato il caso ha dato ragione all’ex marito ritenendo fondato i motivi del ricorso e, in particolare, osservando che “la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che, anche quando un immobile sia concesso in comodato senza fissazione espressa d’un termine, l’apposizione d’un termine di durata possa comunque desumersi dall’uso cui è destinato il bene.
Ne ha tratto però l’erronea conseguenza che quando l’immobile oggetto di comodato sia destinato ad un uso specifico, la restituzione potrebbe essere domandata solo una volta che sia cessato dell’uso cui l’immobile è destinato“.

Per gli ermellini, tale affermazione è errata in diritto perchè la Corte territoriale ha ritenuto che “il comodato di un immobile che sia destinato ad una determinata attività sia implicitamente soggetto ad un termine di durata corrispondente alla durata dell’attività che vi si svolge” e tale interpretazione non è consentita dall’articolo 1810 del codice civile che stabilisce una regola ( l’immobile concesso in comodato debba essere restituito non appena il comodante lo richieda) e due eccezioni : (a) che sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
(b) che il termine di durata del comodato “risulti dall’uso cui la cosa è destinata“.

In altre parole, “la Corte d’appello ha dunque confuso il termine del comodato col termine dell’attività che si svolge nell’immobile dato in comodato, ritenendo che il fatto stesso che nell’immobile si svolga una attività commerciale ancori la durata del comodato alla cessazione di quell’attività“.

Stando a quanto già diverse volte affermato dalla Corte di Piazza Cavour “il termine del comodato può risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata solo “se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo“. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, “l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell’art. 1810 c.c.

Leggi il testo della sentenza

Articolo 1810 Codice Civile
Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede [1183].

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