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Competenza : Chi liquida il Consulente Tecnico?

Competenza: Chi liquida il Consulente Tecnico?
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali
Sentenza 28 novembre 2013 – 27 febbraio 2014, n. 9605
Presidente Santacroce – Relatore Bianchi

Nella sentenza che di seguito si riporta, è stato richiesto l’intervento delle Sezioni Unite per stabilire la competenza a liquidare le spese del consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero.

Più nello specifico, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 4 ottobre 2012 disponeva consulenza tecnica tossicologica nel procedimento instaurato a carico di S.B. , lo stesso giorno arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Esperito l’incarico, il giorno successivo il consulente presentava la richiesta di liquidazione del compenso che il Procuratore della Repubblica trasmetteva per competenza al Tribunale di Roma perché provvedesse ex art. 168 d.P.R. n.115 del 2002, a norma del quale la competenza appartiene al “magistrato che procede”, da individuare, secondo il Pubblico Ministero, nel Tribunale, essendosi lo stesso giorno 4 ottobre incardinato il procedimento con rito direttissimo.

 

corte

 

Il Tribunale restituiva gli atti al P.M. invitandolo a riconsiderare la questione alla luce del più recente orientamento della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 46673 del 10/10/2012, Bacaio, Rv.254022) secondo il quale, sulla base dell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., la competenza è del pubblico ministero che ha effettuato la nomina.

Il P.M. rifiutava tuttavia di provvedere e ritrasmetteva gli atti al Tribunale, che, con ordinanza resa il 17 dicembre 2012, sollevava conflitto di competenza.

Nell’ordinanza il Tribunale sosteneva che, a norma dell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., la liquidazione dei compensi al consulente tecnico del p.m. va effettuata in base alle disposizioni valevoli per il perito, in particolare di quella dell’art. 232 cod. proc. pen. richiamato dal predetto art. 73 disp. att. cod. proc. pen., conclusione non contraddetta dall’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, dal momento che nel caso in esame il consulente aveva svolto funzioni di ausiliario del pubblico ministero e non del giudice del dibattimento e che la nozione di magistrato chiamato, secondo la norma citata, ad emettere il provvedimento di liquidazione, si riferisce tanto al giudice quanto al pubblico ministero.

In base a quanto si desume dalla sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il sollevato conflitto di competenza disponendo che la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al fine di provvedere sulla liquidazione dei compensi del consulente tecnico dallo stesso nominato.

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