Sentenze Cassazione

Compie “un solo atto sessuale” davanti alla figlia minore ma per la Cassazione ha diritto ad uno sconto di pena

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un uomo, 45enne di Palermo, condannato nella fase di merito a sei anni di reclusione per commesso atti sessuali davanti alla figlia minorenne.

Piú specificatamente, l’uomo si é masturbato davanti alla figlia che, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto dieci anni.

Per la terza sezione penale della Corte il ricorso “non e’ infondato … allorché  evidenzia come la sentenza del Tribunale abbia riconosciuto che i fatti furono oggettivamente poco invasivi ed ebbero un impatto traumatico modesto, tanto che la minore non percepí inizialmente la loro offensività”.

In altre parole, con questa Sentenza (n. 34236) la Corte ha deciso che l’imputato ha diritto ad uno sconto di pena in considerazione del fatto che il tutto si racchiude in “un unico episodio a sfondo sessuale”, per il quale il padre della bambina aveva chiesto scusa alla figlia con una lettera scritta di suo pugno.

In appello era stata bocciata la richiesta del padre di fare prevalere le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate ma gli ermellini, riconsiderando la situazione sotto questa diversa chiave di lettura, hanno accolto la tesi difensiva, volta a dimostrare come i giudici di appello avessero “omesso di considerare che si era in presenza di un unico episodio, che non vi sono state condotte invasive delle zone sessuali della minore”.

La Cassazione infatti ha censurato i giudici di merito per essersi “limitati a giustificare la decisione mediante l’affermazione che l’avvenuta masturbazione del padre ha sicuramente compresso in modo non indifferente la libertà sessuale della minore”.

Alla luce di queste considerazioni i giudici di Piazza Cavour hanno rinviato tutto alla Corte d’appello di Palermo affinché conceda uno sconto di pena al padre, che “pur valutando con grande attenzione lo speciale impatto emotivo e psicologico che possono provocare le condotte poste in essere dal genitore o da persona cui la minore e’ fortemente legata, occorre avere riguardo alle concrete modalita’ dei fatti, alla loro durata nel tempo, alla loro invasivita’ diretta della sfera sessuale, al coinolgimento emotivo ed emozionale che esse richiedono o provocano, alle conseguenze che i fatti hanno provocato sullo sviluppo psicofisico della vittima”.

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