Sentenze Cassazione

Comune e Azienda idrica responsabili per la caduta causata dal dislivello di un tombino.

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7035/2012 ha stabilito che, in caso di incidente provocato per il dislivello del manto stradale intorno ad un tombino, sia il Comune sia l’Azienda idrica saranno considerati responsabili perchè su entrambi grava l’obbligo di vigilanza, controllo e manutenzione per l’incolumità del pubblico transito.

La Cassazione ha pronunciato questa sentenza analizzando il caso di un ciclista, caduto proprio per colpa di un tombino non livellato con la strada e non segnalato come pericolo.
Per i supremi giudici “l’impossibilita della custodia non sussiste quando l’evento dannoso si e verificato su un tratto di strada che, posto all’interno della perimetrazione del centro abitato, era adibito al pubblico transito di persone e veicoli e che incombe sul Comune, che pertanto ne conserva la custodia, apporre o controllare che l’appaltatore apponga, se in tal senso e il relativo contratto, adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti a norma degli articoli 8 e l4 Dpr 393/l959, applicabili ratione temporis” e, soprattutto, continuano i giudici precisando che “chi compie lavori o la depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza, indicando le direzioni, escluse al traffico, ostacoli sulla carreggiata”, altrimenti ne dovrà rispondere, unitamente all’appaltatore, dei danni derivati a terzi.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!