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Comunione ereditaria, beni, testamento, contratto

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Comunione ereditaria, beni, testamento, contratto
Suprema Corte di Cassazione Civile
Sentenza n. 22977 del 9 ottobre 2013

Dica la Corte di Cassazione se la Corte d’appello genovese non sia incorsa nel vizio di violazione degli articoli di legge denunciati allorche’ ha ritenuto non contestate le scritture testamentarie prodotte – e, quindi, legalmente riconosciute – ed ha dichiarato non proposta tempestivamente la querela di falso malgrado che nel giudizio non fossero mai stati prodotti i documenti contenenti le firme dei testatori“.

“”nel caso di comproprieta’ di beni su cui gravi un diritto di usufrutto (nella specie, comunione ereditaria con quota di usufrutto ex lege in favore del coniuge superstite, in base alla disciplina previgente alla riforma del diritto di famiglia), la partecipazione del titolare di detto usufrutto si rende necessaria nell’ipotesi di divisione giudiziale, spettando al medesimo la qualita’ di litisconsorte, non anche in quella di divisione contrattuale, dovendo ritenersi consentito ai comproprietari, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire fra di essi lo scioglimento, salva restando l’inopponibilita’ del relativo contratto all’usufruttuario, ove implichi una lesione delle sue ragioni” (Cass. n. 1337 del 1987).

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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