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Avvocato Stabilito – Tutto quello che c’é da sapere

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Abilitazione in Spagna, Avvocato stabilito, Abogados e aspiranti tali … ecco cosa c’è da sapere

 

Vi linko subito un interessante articolo fatto sull’argomento (clicca qui) oppure, se vuoi leggere subito il testo della sentenza Torresi che ha definitivamente chiuso il “caso degli abogados” (clicca qui) ma sinceramente vi consiglio di leggere tutta la storia riportata sotto per sapere meglio come funziona il meccanismo dell’abilitazione spagnola, almeno al momento in cui è stato scritto questo articolo e, comunque per leggere le sentenze più importanti che hanno trattato la questione.  Ovviamente l’iter per l’abilitazione spagnola è cambiata da quando è stato scritto l’articolo ma ciò che rende tutto ancora più interessante è proprio leggere l’evoluzione storica della vicenda, l’ansia e le vittorie che hanno caratterizzato la vita degli abogados in questi ultimi anni… buona lettura.

Per diventare avvocato stabilito e poi avvocato integrato in Italia il percorso non é semplice e non lo é mai stato. 

La “via spagnola” da molti considerata una “scorciatoia” di fatto non lo é mai stata soprattutto perché non si ha nessuna “convenienza” rispetto alla procedura “classica” italiana in quanto il tempo impiegato per sostenere 10 esami in Spagna (scritti e in lingua spagnola) e la “fatica” di studiare da zero 10 materie di un altro Paese non sono certo una passeggiata.
Chi ha pensato il contrario ha commesso un madornale errore.

Gli unici che hanno avuto vantaggi percorrendo la strada spagnola sono stati i giovani che hanno intrapreso dei corsi di studi universitari presso gli Atenei iberici con i progetti di interscambio culturale.

Questi, inseriti negli ambienti universitari, e pratici della lingua e delle modalità di svolgimento degli esami, hanno affrontato la prueba de conjunto con più tranquillità.

Se in tutto questo tempo é cresciuto a dismisura il numero di coloro che hanno tentato l’esame in Spagna di fatto sono relativamente pochi quelli che alla fine ci sono riusciti.
Chi ha pensato alla “via spagnola” come la soluzione facile, una strada corta e senza ostacoli, ha sbagliato di grosso.

Poter lavorare in due Stati non é cosa da poco e, solo per questo, converrebbe a tutti abilitarsi in Italia e in un altro Paese europeo ma, dopo aver letto di tutto e di più sull’argomento, appare il caso di fare un po’ di chiarezza su alcuni aspetti importanti che potrebbero far desistere i giovani avvocati (e soprattutto i praticanti) di tentare nuove strade se poi non si ha effettivamente la voglia di sfruttare le nuove possibilità offerte dall’Europa.

Chi ha presentato la domanda entro la fine di ottobre 2011, per diventare avvocato deve superare (presso una qualsiasi università spagnola) una serie di esami, raggruppati in un’unica prova chiamata “prueba de conjunto, sulle materie di diritto piú importanti tra cui tributario, economia politica, processuale, lavoro, famiglia, civile, commerciale e penale.

A richiesta dell’interessato viene inviato dal Ministero de la Educacion spagnola  l’acto de resolucion, in cui, dopo aver esaminato tutti gli allegati utili a constatare il grado di conoscenza del diritto spagnolo da parte del futuro abogado, si scelgono le materie su cui dovrà concentrarsi l’esame, in base agli argomenti di diritto spagnolo meno conosciuti (o poco approfonditi dal richiedente nel suo percorso formativo di interscambio culturale).

Dopo aver omologato il titolo ci si deve iscrivere presso un Colegio de Abogados spagnolo e quindi decidere se esercitare la professione in Spagna oppure rientrare in Italia e integrarsi con gli avvocati italiani dopo aver compiuto un periodo di tre anni di professione continuata e di concerto con un avvocato italiano (ovvero dopo aver sostenuto l’esame al CNF).

Dopo il Real Decreto 775/2011 contenente le nuove disposizioni in tema di accesso alla professione di avvocato in Spagna la procedura di omologazione del titolo straniero in Spagna é cambiata e, pertanto, dopo aver avviato le pratiche del procedimento di omologazione del titolo di laurea italiano al corrispondente titolo di licenciado en derecho presso il Ministero de Madrid, si dovrà frequentare un Master en Abogagia prima di poter compiere la Prueba de Aptitud profesional e quindi procedere con l’iscrizione al Colegio de Abogados in Spagna e successivamente all’Albo avvocati stabiliti in Italia.

É importante sapere peró che il Real Drecreto 5/2012 e la successiva ley de conversion 5/2012 del 6 luglio 2012 pubblicata nel Boletin Oficial del Estado il 7 luglio 2012 n. 162, ha aggiunto alla ley 34/2006 “la disposicion adicional novena” che, con riferimento agli stranieri, recita che il Master e la prova attitudinale non saranno richiesti agli stranieri che hanno presentato la solicitud prima della data di entrata in vigore della legge e, pertanto, trattandosi di una disposizione aggiunta alla ley 34/2006 appare evidente che per “data di entrata in vigore”  debba intendersi quella della ley 34/2006 e cioè il 31.10.2011.

Un avvocato italiano puó abilitarsi ed esercitare la professione in Spagna, in Francia, in Germania e negli altri Stati dell’Unione proprio perché é l’Europa che lo permette (e in qualche modo lo incentiva) e un francese oppure uno spagnolo potrebbe lavorare da noi.
In Italia, in base alla direttiva CE 36/2005 e al d.lgs. 96/2001, se consegui il titolo di avvocato in uno dei paesi della UE, puoi chiedere il riconoscimento immediato in Italia mediante l’iscrizione nell’Albo degli avvocati stabiliti italiani.

In generale, in Europa, ció che é veramente importante per poter esercitare la professione anche “fuori” dai confini nazionali (ma dentro quelli europei) é l’effettiva conoscenza (teorico-pratica) del diritto dello Stato in cui si vuole esercitare la professione e una certificazione effettiva di questa conoscenza.

In poche parole, l’abilitazione, ottenuta dopo aver superato l’esame di Stato in Italia (come in Francia) o dopo aver ottenuto la homologacion a seguito della prueba de aptitud (o prueba de conjunto) certificano la conoscenza giuridica necessaria per poter svolgere la professione.

In Spagna, la prueba de aptitud per omologare il titolo straniero, effettuata in ogni università spagnola solo due volte nell’arco di un anno (salvo appello straordinario), era inizialmente quasi del tutto riservata agli stranieri, provenienti dai Paesi dell’America Latina, che, facilitati dalla comune lingua, provavano ad entrare in Europa da professionisti.

Soltanto negli ultimi tempi le Università spagnole sono state invase dai giuristi europei e, soprattutto da quelli italiani.
L’esame svolto dagli italiani e quello dei latino-americani é sempre stato lo stesso ma lo scopo é di sicuro differente o almeno lo era.
I primi, con la nascita dell’unione europea e dopo le  novità introdotte in Italia con la Legge 18.07.2003 n° 180 (G.U. 21.07.2003), ed in particolare, quella relativa alla rotazione delle commissioni esaminatrici, che hanno reso (per alcuni) l’esame di abilitazione professionale molto piú difficile, almeno in termini di percentuale di ammissione all’esame orale e di superamento dello stesso, hanno ritenuto più “fattibile” (in molti casi sbagliando) la via spagnola per abilitarsi ed esercitare successivamente la professione nel proprio Stato d’origine (senza passare per la via classica pratica-esame di stato) mentre i latino-americani continuano a guardare la strada spagnola come la sola percorribile per iniziare (o almeno immaginare) nel “vecchio continente” una vita migliore.

L’Italia, con il d.lgs n. 96 del 2 febbraio del 2001 ha recepito la direttiva 98/5/CE sul diritto di stabilimento riconoscendo l’esercizio dell’avvocatura a tutti i cittadini di uno Stato membro della UE in possesso del titolo professionale e fino al 2005 non ci si é posto alcun problema per il riconoscimento dei titoli stranieri (compresi quelli spagnoli) in  quanto erano ancora pochi gli italiani che volavano in Spagna per affrontare la “prueba” e quelli che lo facevano, nella maggior parte dei casi, erano estudientes che, finito il progetto di interscambio culturale tra Università italiane e le Universidades espanoles (Erasmus – Socrates – Leonardo) restavano nel territorio iberico indecisi se intraprendere un’attività lavorativa oltre i Pyrénées francesi oppure in Italia.

La stessa cosa si verificó in Francia e in Germania ma ció che differenziava la Spagna dagli altri Stati europei (prima della Ley 34/2006 e le sue successive modifiche) era che l’unica documentazione richiesta per aver accesso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales era la laurea in giurisprudenza e, pertanto, si permetteva ai laureati spagnoli di scriversi presso gli ordini professionali forensi presentando come unica documentazione attestante il titolo di avvocato, la laurea in Giurisprudenza.

In sostanza, i primissimi abogados italiani altro non erano che veri e propri studenti in possesso di una laurea italiana, in grado di parlare correttamente lo spagnolo e che avevano compiuto un periodo di formazione, spesso teorico/pratica e degli esami all’interno di una Università della Spagna.

Dopo il 2006 la situazione mutó notevolmente nel senso che gli argentini e i peruviani che sostenevano la “prueba” furono sempre meno rispetto agli italiani (soprattutto Sassaresi) che per diventare avvocato non esitavano ad oltrepassare i Pirenei francesi per omologare il proprio titolo.

Molti di questi nuovi aspiranti “abogados” non solo non avevano mai frequentato le università spagnole ma addirittura non erano neppure in grado di parlare la lingua.
“Viaggiatori fai da te” diedero vita al cd. “turismo forense” e si improvvisarono studenti universitari per tentare la via spagnola della abogacia sperando che la fortuna e le poche ore trascorse a leggere gli appunti scarabocchiati di qualche amico potessero bastare per superare la “prueba”.

Soltanto dopo aver fatto l’esame diventava chiaro a tutti che in Spagna, come in Italia e nel resto d’Europa, per superare un esame bisogna prima di tutto studiare!!!
I numeri degli italiani “migrati” in Spagna per l’esame crebbe in maniera esponenziale ma di fatto soltanto in pochi ottennero poi il riconoscimento del titolo per aver superato tutti gli esami elencati nella resolucion.

Questa “migrazione forense” indispose anche i professori spagnoli perché questa “invasione” italiana (e tutte le critiche che si fecero sull’argomento) sminuiva l’importanza della prova stessa e, pertanto, in Spagna si velocizzó la procedura di adeguamento al sistema europeo (Tra le piú importanti novità introdotte dal Real Decreto 775/2011miranti ad uniformare il sistema spagnolo a quello degli altri ordinamenti europei,  é stato stabilito che per accedere all’Ordine degli avvocati in Spagna è necessario essere in possesso, oltre che della laurea in giurisprudenza, anche di un master, di un periodo di praticantato e di un esame finale.

L’articolo 3 della citata legge stabilisce che i master o corsi di formazione obbligatori (presenziali o on line) saranno organizzati da scuole pubbliche o private e la durata del corso deve essere almeno di 60 crediti.
Durante i corsi, dovranno essere svolti dei periodi di praticantato esterno alle scuole o Università.

Infine, la valutazione della competenza professionale avverrà mediante un esame nazionale che si terrà nei mesi di gennaio-febbraio e sarà costituito da un esame tipo test (50 domande in un’ora e mezza), seguito da una pausa di un’ora, e poi un caso pratico scritto).

Sentenza Cavallera / Parere CNF / Sentenza Koller   (continua a leggere…)

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