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Notaio – Decreto 27 dicembre 2011 – Concorso 150 posti notaio


27 dicembre 2011

(pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 2 del 10 gennaio 2012)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modifiche;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e succ. modifiche;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 Dicembre  1937, n. 2358;
Visto l’art. 13 della legge 3 giugno 1950 n. 375, così come modificato dall’art. 11 della legge 5 marzo 1963 n. 367;
Visto l’art. 11 co. 1  legge  5 ottobre 1962, n. 1539;
Visto l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 200;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l’art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239 e successive modifiche;
Visto  l’art. 31  del  decreto   del    Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n. 574, in relazione all’art. 4 del decreto   del   Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995;
Visto l’art. 1 co. 1 e co. 2 a) della legge 26 luglio 1995 n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli art. 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2006 n. 306, allegato 17;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Decreta:

Art. 1
Posti a concorso

È indetto un concorso, per esame, a 150 posti di notaio.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso, dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3
Presentazione della domanda – Termini e modalità

  1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia –  Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III, deve essere presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
  3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a.  le precise generalità (prima il cognome poi il nome) con l’esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge;
b.  la data e il luogo di nascita;
c.  il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
d.  il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
e.  le eventuali condanne penali riportate;
f.  l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
g.  il possesso del diploma di laurea in  giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana  con l’esatta menzione della data e dell’università in cui venne conseguito oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148;
h.  il compimento entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
i.  l’esclusione di difetti che importino inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili;
l.  se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
m.  il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’ art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

  1. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
    1. quietanza comprovante l’effettuato versamento della tassa erariale di € 49,58 stabilita dall’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sarà effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., Suppl. Ord. n. 293 del 17.12.97 – Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24.12.97 (G.U., n. 3 del 05.01.98), indicando il codice tributo “729T”. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
    2. quietanza comprovante l’effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di € 1,55, stabilita dall’art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle spese di concorso.
  2. I candidati residenti all’estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda con le quietanze, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
  3. La sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  4. Nell’ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
  5. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della Giustizia,  Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III, con lettera raccomandata.
  6. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto Ufficio.
  7. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200.
  8. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Art. 4
Esclusione dal concorso

  1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari o che non contengano tutte le indicazioni richieste.
  2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione indicati all’art. 2 del presente bando.
  3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore Generale della Giustizia Civile – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
    L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata all’interessato con provvedimento motivato.

Art. 5
Prove di concorso

  1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un  atto di ultima volontà  e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.
  2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
    1. diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
    2. disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
    3. disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 6
Commissione esaminatrice

  1. Alle operazioni concorsuali sovrintende la Commissione esaminatrice che, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall’art.66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sarà nominata, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove d’esame, con  decreto del Ministro della giustizia.

Art. 7
Diario prove scritte

  1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale del 18 maggio 2012.
  2. In detta Gazzetta si darà comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
  3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:
    1. identificazione personale;
    2. ritiro della tessera di ammissione;
    3. consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della Commissione.
  5. Al predetto fine i candidati devono presentarsi  nella sede e nei giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in una successiva, in caso di rinvio .
  6. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte.
  7. A termini dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E’ altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
  8. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
  9. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione. E’ consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.
  10. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, la Commissione, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104, oltre che autorizzare l’assistenza nella compilazione degli elaborati di personale dell’Amministrazione, può aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.
  11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al precedente comma 4 b), devono presentare la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da un’autorità dello Stato.
  12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l’effigie del candidato.
  13. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 10 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto dell’identificazione.

Art. 8
Esame orale

  1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i quali la Commissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne ha deliberato l’idoneità. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
  2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953 ed è da tale data che decorreranno i termini di cui all’art.21, comma 1,  della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art.1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
  3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
  4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull’uno e in parte sull’altro.
  5. Il diritto di precedenza  stabilito nell’art. 26 del regio  decreto 14  novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai concorrenti a favore dei quali è applicato il predetto aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento.
  6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell’insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento.

Art. 9
Titoli di preferenza

  1. I concorrenti dopo il superamento della prova orale, debbono far pervenire al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall’Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza indicati nella domanda, agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei.
  2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.
    Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:

    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    19. gli invalidi e i mutilati civili;
    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

  1. dal numero dei figli a carico;
  2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
  3. dalla minore età.

Art. 10

Documentazione per la nomina

  1. I concorrenti che abbiano superato la  prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire, altresì, al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III,  a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
    1. l’estratto per riassunto o, in caso di pluralità di nomi, per copia integrale, dell’atto di nascita: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o con l’estratto semplice;
    2. il certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno Stato  membro dell’Unione europea;
    3. il diploma originale di laurea in giurisprudenza  o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza  o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148 o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
    4. il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
    5. il certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato fisico del candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento da parte dell’Amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
  2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nello stesso comma.
  3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.
  4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve essere di data non anteriore di tre mesi, mentre quello di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
  5. I concorrenti,  all’esclusivo fine dell’accertamento dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione della sede, debbono, altresì, far pervenire al Ministero della giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n, 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio Notarile competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro 150 giorni dalla data dell’avvenuto superamento delle prove orali.
  6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo, debbono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti esenti ai sensi dell’art.7 della legge 29 dicembre 1990, n.405.
  7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento della moralità e della condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 11
Formazione della graduatoria

  1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
  2. A parità di condizioni, l’ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell’art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
  3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine, dell’art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 12
Approvazione della graduatoria

  1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di concorso, è approvata con decreto.
  2. Con lo stesso decreto, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, può essere aumentato nella misura prevista dall’art. 1 della Legge 18 maggio 1973, n. 239 come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233,  il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
  3. La graduatoria viene pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a norma dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 13
Assegnazione sede

  1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l’elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l’indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
  2. Per ottenere l’assegnazione di una sede nella  provincia di  Bolzano è  richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
  3. I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
  4. Per ottenere  l’assegnazione di una sede nella regione  Valle d’Aosta  è richiesta la piena  conoscenza anche della lingua francese, da accertare con le modalità di cui agli artt. 1 e 2  del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
  5. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della provincia di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte, in originale od in copia autenticata, ed in carta da bollo, l’attestato di conoscenza delle due lingue summenzionate.
  6. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della regione Valle d’Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte, in originale o in copia autenticata, l’esito delle prove di accertamento  della conoscenza della lingua francese.
  7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta i vincitori del concorso possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione, con la indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.
  8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi, il Direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia, provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all’assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, 27 dicembre 2011

Il Direttore Generale
f.to Maria Teresa Saragnano

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28/12/2011

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