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Considerazioni della Corte sul danno per la violazione del segreto bancario e della privacy.

Sentenze Cassazione n. 8451/2012 : Considerazioni della Corte sul segreto bancario e sulla privacy
 

I rapporti tra Banca e cliente hanno interessato nuovamente la Suprema Corte di Cassazione che è stata chiamata ad esprimere il proprio giudizio in materia di violazione del segreto bancario e delle norme a tutela della privacy del cliente e, chiaramente, il risarcimento danni subito da quest’ultimo in conseguenza di tali violazioni.

Nel caso specifico, il danno oggetto della controversia è nato da un errore commesso dalla Banca che ha inviato l’estratto conto del proprio cliente all’indirizzo della madre.

La signora, che si apprestava a compiere in favore del figlio una donazione, leggendo quanto era riportato nell’estratto conto bancario, e rendendosi conto della situazione debitoria del figlio, ha fatto marcia indietro non stipulando più l’atto di donazione che aveva intenzione di fare.

Il figlio, venuto a conoscenza dell’errore bancario e del ripensamento della madre, lamentava di essere stato danneggiato dall’Istituto di credito e, pertanto, chiedeva a quest’ultimo il risarcimento del danno subito.

La Corte, interessata del caso,con la sentenza n. 8451/2012, ha ribadito alcuni concetti propri del diritto civile, in particolare quello di cui all’art. 2050 c.c. in realtà tratta la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ma che, in linea di principio trova spazio anche nel caso in oggetto.

Infatti, il citato articolo stabilisce che “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

A tal proposito la Corte osserva che, sulla base di tale principio, anche in questo caso è necessario che “la presunzione di colpa a carico del danneggiante presuppone che sia prima accertata l’esistenza del nesso di causalità tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso”.

In poche parole, la prova di tale nesso incombe sul danneggiato non essendo possibile gravare l’altra parte di una presunzione di responsabilità rispetto a un evento che non è a lui riconducibile ma sotto il profilo della colpa, incomberà sulla Banca l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire il danno.

Nel corso del processo, iniziato con un ricorso ex art. 152 d.lgs 196/03, è emerso però che a far cambiare idea alla madre del correntista non è stata la comunicazione di quest’ultima con la banca e, pertanto, il ripensamento della donna non è stato causato dalla l’errore commesso dalla Banca ma maturato da altri fattori.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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