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Consiglio di Stato : é possibile copiare l’Esame di Stato

Consiglio di Stato , Sezione VI, Sentenza 12.09.2012 n. 4834 

Consiglio di Stato : é possibile copiare l’Esame di Stato

Il titolo di questo articolo dice giá tutto, i giudici di Palazzo Spada si sono espressi in materia di Esame di Stato e, con la sentenza n.4834, hanno affermato la possibilità di copiare il temutissimo esame di maturità.
Chi lo avrebbe mai detto. Verrebbe spontaneo chiedersi se questa decisione possa indirettamente incentivare gli alunni a non copiare, se non altro per il fatto che permettendo un determinato comportamento si perde il gusto di commetterlo.
In poche parole, vuoi vedere che adesso gli studenti “svogliati” e meno preparati si trasformeranno in geni e passeranno il compito a quelli che un tempo erano i “primi della classe”?
Forse stiamo fantasticando troppo ma come non farlo quando si verificano situazoni rare come questa.
Sarebbe il caso di valutare quali sono state le circostanze concrete prese in considerazione dai giudici e se queste possono adattarsi per il caso relativo all’esame di abilitazione professionale?
Questa sentenza permetterà ai praticanti avvocato prossimi agli esami di farla finita con la dura pratica forense, coi corsi di perfezionamento e quelli di formazione (reali ma anche quelli online) per la possibiltà di copiare selvaggiamente alla prova scritta?
Certo che no. Anzi va detto che la sentenza in questione, che ha stupito un po’ tutti, se viene letta dentro il contesto in cui è stata formulata appare meno audace di quello che potrebbe essere.
Ma basta fantasticare e ironizzare ed addentriamoci subito nei fatti di causa per capire cosa ha spinto il Consiglio di Stato ad esprimersi in questa direzione.
I giudici, nel motivare la sentenza, si sono soffermati sulla insufficienza di motivazione che necessariamente doveva accompagnare l’esclusione di una studentessa dagli esami di stato per aver copiato durante la prova scritta.
I commissari d’esame avevano determinato l’esclusione della suddetta ragazza per l’applicazione dell’art.  12 comma 5 dell’O.M. n. 41/2012, poichè la studentessa era stata sorpresa a copiare da un telefono palmare.
Il TAR della Campania respingeva il ricorso proposto dalla ragazza e nella sentenza si preoccupava di ricordare che anche riguardo agli esami di Stato si applicano le sanzioni previste per i concorsi pubblici in caso di violazione delle regole relative allo svolgimento della prova, con particolare riguardo all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.
La difesa della ragazza si indirizza verso il Consiglio di Stato a cui propone il ricorso proprio sulla base del carattere non vincolante della sanzione in questione e, piú nello specifico, pone in evidenza il fatto che la condotta sanzionabile non ha trovato una più dettagliata valutazione in rapporto alle circostanze di fatto ed nel curriculum scolastico della candidata.
Ai sensi del succitato art. 13, comma 1 del D.P.R. 23.07.1998, n. 323,  il superamento degli esami di stato costituisce attestazione delle competenze, conoscenze e capacità anche professionali conseguite,  in considerazione anche dei cosiddetti crediti formativi, acquisiti nel corso degli studi.
Secondo il Supremo Collegio la decisione del TAR che richiama una norma relativa ai concorsi  per l’assunzione nei pubblici impieghi non esclude (anche per gli esami di stato) la sanzione espulsiva per i candidati che incorrano in condotte fraudolente ma neppure esclude che, ai sensi dell’art. 12, comma 5 dell’O.M. n. 41/2012, la sanzione debba essere motivata senza che si prescinda dal contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente.
Con l’esame di maturità si accertano “le competenze e le conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato” e, pertanto, nel caso di specie non poteva essere ignorato il brillante curriculum scolastico della ragazza né le circostanze che hanno portato alla contestazione.
Letta sulla base di queste considerazioni logico-giuridiche la sentenza non sucita più stupore  ma appare correttamente motivata e molto ben ragionata da parte dei giudici del Supremo Collegio che con queste motivazioni hanno accolto il ricorso d’appello presentato dalla candidata.

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